C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 31/07/2020 – Delibera – 95) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA MASSARI ESTELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN FRANCESCO PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART.2, COMMA 1, E 32, COMMA 2 DEL C.G.S. NONCHÉ DELL’ART.39, COMMA 2 DELLE N.O.I.F., IL SIG. CARBONARI ALESSANDRO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN FRANCESCO PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART.2, COMMA 1, E 32, COMMA 2 DEL C.G.S. NONCHÉ DELL’ART.39, COMMA 2 DELLE N.O.I.F., I SIGG. BOTTIGLIERO FEDERICO, CARBONARI FEDERICO, SGRULLETTA ALESSANDRO E URBANI TOMMASI ALL’EPOCA DEI FATTI TUTTI CALCIATORI DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN FRANCESCO TUTTI PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART.2, COMMA 1, E 32, COMMA 2 DEL C.G.S. NONCHÉ DELL’ART.39, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN FRANCESCO AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.11 del 17/07/2020

 

95) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA MASSARI ESTELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN FRANCESCO PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART.2, COMMA 1, E 32, COMMA 2 DEL C.G.S. NONCHÉ DELL’ART.39, COMMA 2 DELLE N.O.I.F., IL SIG. CARBONARI ALESSANDRO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN FRANCESCO PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART.2, COMMA 1, E 32, COMMA 2 DEL C.G.S. NONCHÉ DELL’ART.39, COMMA 2 DELLE N.O.I.F., I SIGG. BOTTIGLIERO FEDERICO, CARBONARI FEDERICO, SGRULLETTA ALESSANDRO E URBANI TOMMASI ALL’EPOCA DEI FATTI TUTTI CALCIATORI DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN FRANCESCO TUTTI PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART.2, COMMA 1, E 32, COMMA 2 DEL C.G.S. NONCHÉ DELL’ART.39, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN FRANCESCO AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.11 del 17/07/2020

A seguito della decisione n. 11/TFN del 19.9.2019 del Tribunale Federale Territoriale, sez. Tesseramenti, la Procura Federale veniva investita della questione dell’apocrifia delle sottoscrizioni apposte dei genitori di Tommaso Urbani sul modulo di tesseramento di tale giovane calciatore. Svolte le indagini anche relativamente altri tesseramenti, secondo gli inquirenti sarebbe emerso che i moduli dei calciatori minorenni Tommaso Urbani, Alessandro Sgrulletta, Federico Bottigliero e Federico Carbonari, nonché quella del dirigente Alessandro Carbonari, non fossero da loro state apposte, benché gli stessi avessero partecipato all’attività sportiva della società ASD San Francesco per la stagione sportiva 2018/2019. Per tali motivi, la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale i summenzionati tesserati per aver consentito o non essersi opposti alla apposizione di firma apocrife sui rispettivi moduli di tesseramento nonché la sig.ra Estella Massari, all’epoca presidente della ASD San Francesco, per aver consentito tale condotta o comunque aver omesso di vigilare sull’autenticità delle sottoscrizioni, e la società stessa a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. All’udienza del 16.07.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Maurizio Gentile, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, la sig.ra Estella Massari fosse sanzionata con 6 mesi di inibizione, il sig. Alessandro Carbonari con 3 mesi di inibizione, i calciatori Tommaso Urbani, Alessandro Sgrulletta, Federico Bottiglieri e Federico Carbonari con 4 giornate di squalifica ciascuno e la società ASD San Francesco con € 600,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. A ben vedere, infatti, risulta acclarato che i calciatori e il dirigente fossero stati tesserati dalla ASD San Francesco pur in assenza di regolare sottoscrizione sui relativi moduli. Emerge però altrettanto nitoreo che essi abbiano partecipato all’attività sportiva della società e pertanto il tesseramento, pur formalmente irregolare, sia stato comunque da essi conosciuto e voluto. Da ciò deve discendere un aggravamento delle posizioni dei calciatori deferiti che comunque hanno consentito che le firme fossero apocrife, rimanendo per loro possibile far dichiarare la nullità del tesseramento qualora avessero voluto, in ovvio spregio ai principi di lealtà, correttezza e probità. Ugualmente deve sanzionarsi il presidente Estella Massari che non ha accertato o fatto accertare che le sottoscrizioni fossero apposte effettivamente dai genitori dei minori, potendo facilmente richiedere la presenza fisica dei firmatari e verificando la loro qualità. Controlli che andavano svolti anche relativamente alla firma del sig. Alessandro Carbonari. Consegue la responsabilità diretta e oggettiva della società.

Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano congrue rispetto alle condotte tenute e al loro disvalore, in base all’accertato svolgersi dei fatti, ad esclusione di quelle relative i calciatori che dovranno essere aggravate per i motivi esposti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolamentari ascritte e, per l’effetto, di sanzionare i deferiti nei seguenti modi: - Massari Estella, mesi 6 di inibizione; - Carbonari Alessandro, mesi 3 di inibizione; - Bottigliero Federico, Carbonari Federico, Sgrulletta Alessandro e Urbani Tommaso, tutti per n.5 giornate di squalifica; - A.S.D. San Francesco, ammenda di euro 600,00. Si trasmette agli interessati.

 

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