C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 06/08/2020 – Delibera – 88) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ZEQO LEDIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 E 32, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. NONCHÉ DELL’ART.40 QUATER N.3, 2° COMMA DELLE N.O.I.F. E LA SOCIETÀ A.S.D. REAL TESTACCIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.32, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. E DELL’ART.40 QUATER, N.1.2 DELLE N.O.I.F. PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.5 del 10/07/2020

 

88) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ZEQO LEDIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 E 32, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. NONCHÉ DELL’ART.40 QUATER N.3, 2° COMMA DELLE N.O.I.F. E LA SOCIETÀ A.S.D. REAL TESTACCIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.32, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. E DELL’ART.40 QUATER, N.1.2 DELLE N.O.I.F. PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.5 del 10/07/2020

Il Procuratore Federale interregionale, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. prot. 12808/686 pfi 19/20, avente ad oggetto “Dichiarazione mendace rilasciata dal calciatore Zeqo Ledio il quale, in occasione del tesseramento con la Società ASD Real Testaccio dichiarava, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera (albanese)”, con la quale veniva segnalato che nel corso della Stagione Sportiva 2019/2020 aveva dichiarato falsamente di non essere stato in precedenza tesserato per altra Federazione estera ed aver in data 4.12.2019 sottoscritto il tesseramento come “Primo Tesseramento” in favore della ASD Real Testaccio nel Settore Giovanile Scolastico, Categoria Allievi, stagione sportiva 2019/2020, e pertanto posto in essere una condotta gravemente contraria al gioco calcio e dell’istituzione calcistica nel suo complesso intesa; più precisamente il giocatore era già stato tesserato nelle precedenti stagioni sportive per altra società affiliata alla Federazione albanese gioco calcio. A tali comportamenti segue la responsabilità diretta ed oggettiva ex art.6, commi 1 e 2 C.G.S. della società Real Testaccio e del suo Presidente all’epoca dei fatti, Sig. D’Antoni, per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Zeqo Ledio di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 l’attività di giocatore, pur non essendo abilitato.

Il presidente rileva che il minore si allenava con la squadra e che la Società ASD Real Testaccio ha dato prova concreta di rispetto dei valori sportivi, promuovendo un vero processo educativo nei confronti del calciatore Zeqo, in persona del legale rappresentante esercente la resp. Genitoriale Sig.ra Vanich Claudia. Tale condotta è però idonea a far sorgere una responsabilità disciplinare in capo al Sig. Zeqo e al presidente D’Antoni, poiché contraria al dovere di lealtà, probitá e correttezza di rispetto e osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art.4, co.1 del C.G.S.. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti connessi. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati, preso atto che la Società Real Testaccio presentava memoria difensiva e avanzava richiesta di essere sentita. Tutto ciò premesso, ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Zeqo Ledio, in persona del legale rappresentante esercente la responsabilità genitoriale, Sig.ra Vanich Claudia e la società ASD Real Testaccio per aver consentito e comunque non impedito le violazioni regolarmente a loro addebitate con responsabilità diretta ed oggettive ai sensi dell’art.6, comma 1 del C.G.S. a carico della suddetta società e per i comportamenti posti in essere dal proprio calciatore al momento della commissione dei fatti. Il giorno 09.07.2020 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale. Per la Procura Federale era presente l’Avv. Enrico Liberati. Per i deferiti il Sig. Ledio Zeqo, il tutore del minore Claudia Vanich ed il presidente della società ASD Real Testaccio, D’Antoni. La Procura Federale insisteva nel deferimento e ne chiedeva l’accoglimento, con le seguenti sanzioni: - squalifica di n. 3 giornate per il calciatore Zeqo Ledio; - euro 500.00 di ammenda per la società ASD Real Testaccio. Il Tribunale, valutando gli atti del fascicolo, ritiene i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente ascritte per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore, proveniente o provenuto da Federazione estera ex art.102, comma 4 N.O.I.F., per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. e, per l’effetto DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di sanzionare il calciatore Zeqo Ledio con la squalifica per 1 giornata e la società A.S.D. Real Testaccio con l’ammenda di euro 200,00. Si trasmette agli interessati.

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