C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 06/08/2020 – Delibera – 91) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. NUVOLI FABIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO 2000 DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 E 28, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART.14, COMMA 1 LETT. N) STESSO CODICE E LA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO 2000 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART.6, COMMA 2 E 28, COMMA 5 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.5 del 10/07/2020

91) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. NUVOLI FABIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO 2000 DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 E 28, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART.14, COMMA 1 LETT. N) STESSO CODICE E LA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO 2000 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART.6, COMMA 2 E 28, COMMA 5 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.5 del 10/07/2020

Con atto del 10 marzo 2020 la Procura Federale ha disposto il deferimento del tesserato Nuvoli Fabio e della società Atletico 2000 per rispondere il primo della violazione dell’articolo 4 comma 1 e 28 comma 1 e 2 del CGS per avere tenuto al termine dell’incontro Atletico 2000 – Aurelio Roma Academy, del campionato under 15 elite, un comportamento gravemente antisportivo e discriminatorio nei confronti del calciatore di colore della squadra avversaria Marco Junior Ferruzzi rivolgendogli frase ingiuriosa e contenente espressione razzista, la seconda per la responsabilità oggettiva nel comportamento ascritto al proprio tesserato. L’Organo requirente allegava agli atti del deferimento le risultanze dell’istruttoria espletata, consistita nell’audizione del direttore di gara e di vari tesserati, in forza delle quali riteneva di poter sostenere l’istanza punitiva pur in presenza delle giustificazioni addotte dai deferiti. Il Presidente del Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento dandone rituale comunicazione alle parti. Nella riunione compariva per il deferiti l’Avv. Eusebio Mautone, munito di idonea procura. Il rappresentante della Procura Federale insisteva nell’atto di deferimento e concludeva per l’irrogazione della sanzione di squalifica per dieci giornate di gara a carico del calciatore Nuvoli e dell’ammenda di € 1.000,00 per la società Atletico 2000. Il procuratore dei deferiti si riportava all’ampia memoria difensiva già in atti, presentava all’esito della chiusura delle indagini preliminari, e chiedeva quindi il proscioglimento dei propri assistiti. Ritiene il Tribunale che la prova dei fatti ascritti al deferito Nuvoli non si sia raggiunta. Infatti le testimonianze delle persone presenti ai fatti, arbitro, dirigenti della squadra del calciatore Ferruzzi, lo stesso calciatore Ferruzzi e cinque suoi compagni di squadra, sono assolutamente contraddittorie e non consentono di pervenire al convincimento di colpevolezza del deferito al di là di ogni ragionevole dubbio. Il calciatore Ferruzzi che avrebbe subito l’insulto razzista e le frasi ingiuriose ha, infatti, riferito che l’episodio si sarebbe svolto quando stava parlando con il direttore di gara che, quasi sicuramente, avrebbe sentito la frase incriminata. Il direttore di gara smentisce però decisamente tale circostanza, dichiarando invece che a fine gara non ha parlato con il calciatore Ferruzzi né tampoco ha sentito alcuna frase ingiuriosa e razzista, circostanza che, se si fosse verificata, non avrebbe esitato a riportare nel referto. Il dirigente accompagnatore e l’allenatore della squadra dichiarano di non aver sentito la frase incriminata ma che la stessa gli era stata riferita dal calciatore Ferruzzi, ma il padre del calciatore che ha presentato l’esposto da cui origina la vicenda disciplinare, ha invece affermato che l’episodio sia stato direttamente percepito dal dirigente accompagnatore e dall’allenatore; a tal proposito vi è da precisare che il dirigente accompagnatore era stato espulso e quindi non poteva essere presente in campo. Anche le dichiarazioni rese dai compagni di squadra del Ferruzzi e divergono su una circostanza fondamentale, infatti alcuni dichiarano che il Ferruzzi, contrariamente a quanto da lui stesso sostenuto, non era vicino all’arbitro quando è stato affiancato ed insultato dal capitano della squadra avversaria Nuvoli, mentre altri dichiarano che stava parlando con l’Arbitro; non solo ma alcuni riferiscono che l’episodio è stato percepito direttamente da dirigente ed allenatore, circostanza, come visto, smentita dagli interessati. Il Nuvoli ha negato in ogni audizione recisamente la circostanza, sottolineando che non avrebbe avuto alcun motivo per tenere un sì grave comportamento, considerando che nella partita aveva siglato due reti e non aveva mai conosciuto il Ferruzzi né altri calciatori della squadra avversaria. Ininfluente è infine la questione, anch’essa assai nebulosa, relativa ad una successiva telefonata che sarebbe intercorsa tra il Ferruzzi e il Nuvoli, alla presenza di un terzo calciatore, compagno di squadra del Ferruzzi, che avrebbe fatto da tramite tra i due fornendo il numero di cellulare del Nuvoli al Ferruzzi. Di tale telefonata però il Nuvoli afferma di non sapere nulla, di non aver mai conosciuto il calciatore Eramo che avrebbe avuto il suo numero di telefono e di non aver mai avuto alcun colloquio chiarificatore con il Ferruzzi. In conclusione gli elementi in atti non consentono di giungere ad una ricostruzione dei fatti univoca, anzi emergono elementi, quali la circostanza che il Ferruzzi stesse parlando con l’Arbitro che è stato accertato essere infondata. Il Tribunale quindi ritiene di dover prosciogliere il calciatore Nuvoli e, di conseguenza, la società Atletico 2000 dagli addebiti ascritti. Tutto ciò premesso il Tribunale DELIBERA Di prosciogliere i deferiti dagli addebiti loro ascritti Si trasmette agli interessati.

 

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