C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 06/08/2020 – Delibera – 102) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI LASHEVSKY AMIT, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1, DEL C.G.S. E ART.42, LETTERA A) DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELLA SOCIETÀ BOREALE DON ORIONE ASD A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.20 del 31/07/2020

 

102) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI LASHEVSKY AMIT, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1, DEL C.G.S. E ART.42, LETTERA A) DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELLA SOCIETÀ BOREALE DON ORIONE ASD A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S.

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.20 del 31/07/2020

Letti gli atti della attività di indagine espletata dalla Procura Federale, che deferisce la società Boreale Don Orione ASD per responsabilità oggettiva ex art.6, comma 2, del C.G.S. al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, a seguito delle violazioni ascrivibili al Sig. Lashevsky Amit, il quale, in occasione del tesseramento con la sopracitata società Boreale Don Orione ASD, dichiarava di non essere mai stato tesserato con Federazione estera; Vista la documentazione che nel corso del suddetto procedimento è stata acquisita e che prova indiscutibilmente il contrario e considerato, altresì, che l’indagine espletata dalla Procura ha fornito pieno riscontro probatorio dei fatti; Alla luce di quanto sopra, la Procura osservava che da parte del predetto calciatore era stata presentata all’ufficio tesseramenti competente una richiesta di tesseramento basata su dichiarazione mendace. Per tali ragioni la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il calciatore Lashevsky Amit ex art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art.42, lett. a), delle N.O.I.F., nonché la Boreale Don Orione ASD ex art.6, comma 2, del C.G.S. per responsabilità oggettiva. Alla riunione indetta il giorno 30 luglio 2020 presso il Tribunale Federale Territoriale sono presenti per la Procura Federale l’Avv. Francesco Bevivino, mentre per la società deferita nessuno compare. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e, per l’effetto, che fossero sanzionati come segue: - Ammenda di 500,00 euro a carico della società Boreale Don Orione ASD; - Squalifica per 1 giornata a carico del calciatore Lashevsky Amit. Questo Tribunale Federale, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata dalla Procura, peraltro tutta documentale, ritiene emergere inequivocabilmente i fatti contestati ai deferiti, ritenendo altresì di poter mitigare le sanzioni tenuto conto della reale entità dei fatti addebitati nonché di precedenti decisioni analoghe dello stesso Tribunale, pertanto DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolamentari ascritte e, per l’effetto, di comminare alla società Boreale Donorione A.S.D. l’ammenda di euro 100,00 ed al calciatore Lashevsky Amit la sanzione dell’ammonizione. Si trasmette agli interessati.

 

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