C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 06/08/2020 – Delibera – 103) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GIULIANELLO CALCIO, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE SIG. MAURO LUCARELLI, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART.28, COMMA 4 DEL VIGENTE C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.20 del 31/07/2020

103) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GIULIANELLO CALCIO, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE SIG. MAURO LUCARELLI, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART.28, COMMA 4 DEL VIGENTE C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.20 del 31/07/2020

A seguito dell’esposto del sig. Fabio Grillo, Presidente della A.S.D. Cori Montilepini e svolte le opportune indagini, la Procura Federale riteneva che in occasione della gara A.S.D. Giulianello Calcio - A.S.D. Cori Montilepini del 10.11.19, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, dei tifosi della Asd Giulianello Calcio presenti in tribuna, tra cui ragazzi di 14/16 anni con la tuta di tale società, ponevano in essere cori discriminatori razziali nei confronti del calciatore avversario di colore Robson Toledo Machado. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale la A.S.D. Giulianello Calcio per violazione dell’art.28, comma 4 del vigente C.G.S.. All’udienza del 30.07.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, la A.S.D. Giulianello Calcio fosse sanzionata con € 2.000,00 di ammenda, commutabili in € 700,00 con obbligo di organizzare n. 5 seminari di 60 minuti ciascuno a scopo illustrativo della valorizzazione dell’integrazione sociale e lavorativa dei migranti, nonché promozionale di inziative volte a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il razzismo. Questo Tribunale Federale rileva, preliminarmente, che non essendo stati riportati dall’arbitro i cori discriminatori nel proprio referto di gara, nessuna valutazione è stata assunta dal Giudice Sportivo, con conseguente dovere del Giudice Federale di pronunciarsi senza violare il principio del ne bis in idem. Si osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e, pertanto, la società deferita merita di essere sanzionata. I comportamenti tenuti dai sostenitori del Giulianello Calcio sugli spalti, benché assolutamente riprovevoli, risultano essere stati però di breve durata, tanto da non essere stati valutati gravi dal destinatario. Peraltro, tesserati della società deferita si sono prodigati affinché essi cessassero subito. Stante tali elementi, provati dalla rigorosa istruttoria compiuta dalla Procura Federale, la quantificazione della sanzione deve essere ridimensionata rispetto alle richieste dell’Organo requirente. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere la società A.S.D. Giulianello Calcio responsabile delle violazioni regolamentari ascritte e, per l’effetto, di comminare alla stessa l’ammenda di Euro 300,00. Si trasmette agli interessati.

 

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