C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/08/2020 – Delibera – 104) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LEONI MIRKO, TESSERATO NELLA S.S. 2017-18 PER LA A.S.D. FORTITUDO ACADEMY (ORA A.S.D. FORTITUDO ACADEMY VELITRUM), PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART.40, CO.1 LETTERA EC DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (NORMA CITATA DEL R.S.T. OGGI, RISPETTIVAMENTE, TRASFUSA NELL’ART.39, COMMA 1, LETTERA FD DEL PREDETTO REGOLAMENTO), DEL SIG. BASTIANELLI LUIGI, RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA A.S.D. FORTITUDO ACADEMY (ORA A.S.D. FORTITUDO ACADEMY VELITRUM) ALL’EPOCA DEI FATTI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART.40., CO.1 LETTERA EC DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (NORMA CITATA DEL R.S.T. OGGI, RISPETTIVAMENTE, TRASFUSA NELL’ART. 39, COMMA 1, LETTERA FD DEL PREDETTO REGOLAMENTO) E DELLA A.S.D. FORTITUDO ACADEMY VELITRUM (GIÀ A.S.D. FORTITUDO ACADEMY), A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4., COMMA 1 E 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.20 del 31/07/2020

 

104) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LEONI MIRKO, TESSERATO NELLA S.S. 2017-18 PER LA A.S.D. FORTITUDO ACADEMY (ORA A.S.D. FORTITUDO ACADEMY VELITRUM), PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART.40, CO.1 LETTERA EC DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (NORMA CITATA DEL R.S.T. OGGI, RISPETTIVAMENTE, TRASFUSA NELL’ART.39, COMMA 1, LETTERA FD DEL PREDETTO REGOLAMENTO), DEL SIG. BASTIANELLI LUIGI, RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA A.S.D. FORTITUDO ACADEMY (ORA A.S.D. FORTITUDO ACADEMY VELITRUM) ALL’EPOCA DEI FATTI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART.40., CO.1 LETTERA EC DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (NORMA CITATA DEL R.S.T. OGGI, RISPETTIVAMENTE, TRASFUSA NELL’ART. 39, COMMA 1, LETTERA FD DEL PREDETTO REGOLAMENTO) E DELLA A.S.D. FORTITUDO ACADEMY VELITRUM (GIÀ A.S.D. FORTITUDO ACADEMY), A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4., COMMA 1 E 2, DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.20 del 31/07/2020

Il Procuratore Federale Interregionale letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 182 pfi18- 19 avente ad oggetto “Mancata indicazione di un tecnico abilitato dal Settore Tecnico della FIGC in n. 6 distinte di gara da parte della società Fortitudo Academy – Giovanissimi Regionali gare 14.01.18- 25.02.18”, con la quale veniva segnalato che nel corso della Stagione sportiva 2017/2018 da parte del Presidente dell’A.I.A.C Lazio alla Procura Federale la società Fortitudo Academy la quale, insieme al Sig. Bastianelli Luigi rappresentante legale, aveva consentito o comunque non impedito nel corso della S.S. 17/18 al Sig. Leoni Mirko, persona non abilitata e priva di qualifica, in quanto non iscritta a nessun albo o nei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere di fatto l’attività di allenatore in favore della squadra per le gare svoltesi nel periodo 14.01.18- 25.02.18. La Procura, accertato che il Sig. Bastianelli Luigi, rappresentante legale della società A.S.D. Fortitudo Academy consentiva tali comportamenti violativi della normativa federale posti in essere dal Sig. Mirko Leoni, tale condotta idonea a far sorgere una responsabilità disciplinare in capo al Sig. Bastianelli Luigi poiché contraria al dovere di lealtà, probità e correttezza di rispetto e osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4 co. 1 del C.G.S. ed art. 1 bis co. 1 C.G.S.. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati; preso atto che la Società A.S.D. Fortitudo Academy Velitrum presentava memoria difensiva e avanzava richiesta di essere sentita. Tutto ciò premesso, ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Bastianelli Luigi e Mirko Leoni la società A.S.D. Fortitudo Academy Velitrum per aver consentito e comunque non impedito le violazioni regolamentari a loro addebitate con responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 del C.G.S. a carico della suddetta società e per i comportamenti posti in essere dal proprio rappresentante legale. Il giorno 30.07.2020 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale con il Presidente Proietti Livio ed i componenti Di Mattia, Goldoni, Torella e Zaccagnini. Per la Procura Federale era presente l’Avv. Bevivino Francesco, mentre per i deferiti nessuno è comparso. La Procura Federale insisteva nel deferimento del proc. N. 13921/ 182, 2019/2020 per le seguenti sanzioni: mesi 3 di inibizione per Leoni Mirko mesi 3 di inibizione per Bastianelli Luigi euro 600,00 di ammenda per la Società ASD Fortitudo Academy. Il Tribunale, valutando gli atti del fascicolo appaiono emergere i seguenti comportamenti violativi della normativa federale posti in essere dai predetti soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. Ritiene i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente ascritte per aver consentito e autorizzato il dirigente della società il Sig. Leoni Mirko sprovvisto del titolo specifico, a svolgere la funzione di allenatore della ASD Fortitudo Academy, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS e, per l’effetto DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di sanzionarli come segue: - Bastianelli Luigi, mesi 2 di inibizione; - Leoni Mirko, mesi 2 di inibizione; - ASD Fortitudo Academy Velitrum, ammenda euro 300,00. Si trasmette agli interessati.

 

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