C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 03/09/2020 – Delibera – 99) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BELVISI ROBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTELLO CALCIO 3TABERNAE, AI SENSI DELL’ART.1 BIS DEL PREVIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT.25, COMMA 3, E 28 DEL REGOLAMENTO S.G.S. NONCHÉ DEL C.U. N.1 S.G.S. DEL 2/07/2018, DEL SIG. DONATO DE FILIPPO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ USD MODUGNO, AI SENSI DELL’ART.1 BIS DEL PREVIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.28 DEL REGOLAMENTO S.G.S. NONCHÉ DEL C.U. N.1 S.G.S DEL 2/07/2018, DELLA SIG.RA BERTASSELLO BRUNA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D POLISPORTIVA CARSO, AI SENSI DELL’ART.1 BIS DEL PREVIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.28 DEL REGOLAMENTO S.G.S. NONCHÉ DEL C.U. N.1 S.G.S DEL 2/07/2018 NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTELLO CALCIO 3TABERNAE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEL PREVIGENTE ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DEL VIGENTE ART.6, COMMA 1, DELLA SOCIETÀ USD MODUGNO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEL PREVIGENTE ART.4, COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA CARSO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEL PREVIGENTE ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DEL VIGENTE ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.11 del 17/07/2020

 

99) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BELVISI ROBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTELLO CALCIO 3TABERNAE, AI SENSI DELL’ART.1 BIS DEL PREVIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT.25, COMMA 3, E 28 DEL REGOLAMENTO S.G.S. NONCHÉ DEL C.U. N.1 S.G.S. DEL 2/07/2018, DEL SIG. DONATO DE FILIPPO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ USD MODUGNO, AI SENSI DELL’ART.1 BIS DEL PREVIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.28 DEL REGOLAMENTO S.G.S. NONCHÉ DEL C.U. N.1 S.G.S DEL 2/07/2018, DELLA SIG.RA BERTASSELLO BRUNA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D POLISPORTIVA CARSO, AI SENSI DELL’ART.1 BIS DEL PREVIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.28 DEL REGOLAMENTO S.G.S. NONCHÉ DEL C.U. N.1 S.G.S DEL 2/07/2018 NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTELLO CALCIO 3TABERNAE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEL PREVIGENTE ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DEL VIGENTE ART.6, COMMA 1, DELLA SOCIETÀ USD MODUGNO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEL PREVIGENTE ART.4, COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA CARSO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEL PREVIGENTE ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DEL VIGENTE ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.11 del 17/07/2020

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti ufficiali del deferimento in oggetto, viste le memorie difensive prodotte dalle parti, sentiti i difensori dei reclamanti, osserva: ai deferiti veniva contestato, a vario titolo, di “aver consentito alla Società da egli presieduta di prendere parte al Torneo « Coppa Carnevale », manifestazione sportiva organizzata senza la preventiva autorizzazione dei competenti Organi Federali e svoltasi nel in data 2- 3 marzo 2019 a Sabaudia (LT), omettendo di accertare preventivamente che lo stesso avesse le prescritte autorizzazioni federali” violando, in tal modo, i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis del previgente C.G.S. in relazione all’art. 28 del Regolamento S.G.S. nonché del C.U. n. 1 – Settore Giovanile e Scolastico del 02.07.2018 Stagione Sportiva 2018 – 2019. Al sig. Belvisi, inoltre, veniva contestata la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 comma 1 ed art. 22 comma 1 del vigente CGS per non essersi presentato a rendere dichiarazioni innanzi al Collaboratore della Procura nonostante fosse stato ritualmente convocato tramite due comunicazioni a mezzo fax datate 13/8.2019 e 27/8/2019. La contestazione mossa dalla Procura Federale ai deferiti trova riscontro probatorio non solo dalle dichiarazioni rese dai Presidenti delle Società ASD Football Montenero e USD Modugno, che hanno confermato le condotte contestate, ma anche e soprattutto da quelle rese dal Delegato Provinciale Sig. Carlo Bersanetti (soggetto certamente estraneo agli interessi di causa) che, personalmente, ha potuto verificare ed accertare, anche dalle divise da gioco indossate dai calciatori, l’appartenenza di questi alle Società deferite. A nulla rilevano, di contro: le dichiarazioni dei genitori dei bambini partecipanti al torneo in quanto comunque portatori di interessi essendo i figli tesserati delle Società deferite; le dichiarazioni del l.r.p.t. dell’ASD Cori Monti Lepini, società contro la quale l’ASD Montello Calcio ha svolto una specifica partita, in quanto le gare del torneo disputate dalle parti deferite sono state più di una così come confermato dai legali rappresentanti delle Società ASD Montenero e USD Modugno i quali, nello specifico, hanno confermato la partecipazione sia dell’ASD Montello Calcio che dell’ASD Polisportiva Carso; la “dichiarazione rilasciata da parte degli organizzatori dell’evento in cui, dopo aver spiegato le singole finalità assolutamente non collegate al mondo del calcio ma esclusivamente alle attività organizzate dal Comune di Sabaudia sul carnevale hanno specificato che la società MONTELLO CALCIO assolutamente non ha preso parte all’evento in esame” (memoria difensiva sig. Belvisi e ASD Montello) in quanto, a prescindere dalla finalità, è incontestato il fatto che le Società deferite abbiamo preso parte ad un torneo di calcio e, come tale, soggetto alle prescritte autorizzazioni federali. Risulta, infine, documentalmente provata la condotta contestata al sig. Roberto Belvisi, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Montello Calcio 3Tabernae, il quale, seppur ritualmente convocato dalla Procura Federale, si sottraeva a tale obbligo senza giustificazione alcuna. Alla riunione fissata dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale per il giorno 17 luglio 2020, era presente il rappresentante della Procura Federale nonché l’Avv. Schiavone, in sostituzione dell’Avv. Sperduti in rappresentanza delle società ASD Montello Calcio 3Tabernae e ASD Polisportiva Carso e dei loro rispettivi rappresentanti legali, sig. Belvisi Roberto e sig.ra Bertassello Bruna, mentre nessuno si presentava per i restanti deferiti. La Procura Federale, preliminarmente, preso atto delle memorie trasmesse dai deferiti, dichiarava di non ritenere valide né fondate le eccezioni in esse presenti, in relazione alla mancata necessità di autorizzazione da parte della Federazione per lo svolgimento del torneo in questione, poiché la società organizzatrice era affiliata ad un ente di promozione sportiva e non invece alla Federazione stessa. Pertanto, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, insisteva nell’accoglimento dello stesso, chiedendo le seguenti sanzioni: - Belvisi Roberto, mesi 4 di inibizione; - A.S.D Montello Calcio 3Tabernae, ammenda euro 400,00; - De Filippo Donato, mesi 3 di inibizione; - U.S.D. Modugno, ammenda euro 200,00; - Bertassello Bruna, mesi 3 di inibizione; - A.S.D. Polisportiva Carso, ammenda euro 200,00. L’Avv. Schiavone si riportava integralmente alle memorie avanzate chiedendone l’accoglimento e, pertanto, il proscioglimento dei deferiti da lui rappresentati. Questo Tribunale Federale, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata dalla Procura, peraltro tutta documentale, ritiene emergere i fatti contestati ai deferiti, ritenendo altresì di poter mitigare le sanzioni, in virtù di quanto riportato nelle memorie difensive trasmesse, tenuto conto anche di precedenti decisioni analoghe dello stesso Tribunale, nonché della gradualità della pena rapportata ai fatti contestati. Pertanto, il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolamentari ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Belvisi Roberto, mesi 3 di inibizione; - A.S.D Montello Calcio 3Tabernae, ammenda euro 300,00; - De Filippo Donato, mesi 2 di inibizione; - U.S.D. Modugno, ammenda euro 200,00; - Bertassello Bruna, mesi 2 di inibizione; - A.S.D. Polisportiva Carso, ammenda euro 200,00. Si trasmette agli interessati.

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