C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 25/09/2020 – Delibera – 1) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO RANDOLFI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. NUOVA SPES POLI ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.39, LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. FEDERICO GORDIANI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. NUOVA SPES POLI ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.39, LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. MARCO DOFFIZI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. NUOVA SPES POLI ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.39, LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DEL SIG. GIANCARLO GABALLO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. NUOVA SPES POLI ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1 DEL VIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.39, LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO NONCHÉ DELLA A.S.D. NUOVA SPES POLI, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.32 del 28/08/2020

  1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO RANDOLFI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. NUOVA SPES POLI ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.39, LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. FEDERICO GORDIANI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. NUOVA SPES POLI ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.39, LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. MARCO DOFFIZI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. NUOVA SPES POLI ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.39, LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DEL SIG. GIANCARLO GABALLO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. NUOVA SPES POLI ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1 DEL VIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.39, LETTERA EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO NONCHÉ DELLA A.S.D. NUOVA SPES POLI, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.32 del 28/08/2020

A seguito della segnalazione dell’AIAC Lazio e svolta attività di indagine, la Procura Federale riteneva che i sigg. Marco Randolfi, Federico Gordiani e Marco Doffizi, tutti dirigenti accompagnatori della A.S.D. Nuova Spes Poli, benché non iscritti nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitati alla conduzione tecnica, avessero svolto le funzioni di allenatore di fatto, conducendo sia gli allenamenti infrasettimanali sia dando disposizioni durante le gare ufficiali valevoli per il Campionato di II Categoria della detta società nella stagione sportiva 2019/2020. Secondo gli inquirenti, sarebbe responsabile altresì il sig. Giancarlo Gaballo, allora presidente della società, per avere consentito e comunque non impedito tali condotte nonché per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico nella medesima stagione sportiva, con responsabilità diretta e oggettiva della A.S.D. Nuova Spes Poli. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Marco Randolfi, Federico Gordiani e Marco Doffizi per violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, in relazione all’art. 39) lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico; il sig. Giancarlo Gaballo per violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, in relazione all’art. 39) lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 23 delle N.O.I.F.; la A.S.D. Nuova Spes Poli ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del CGS. All’udienza del 27.89.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Di Leginio, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, i sigg. Marco Randolfi, Federico Gordiani, Marco Doffizi e Giancarlo Gaballo fossero sanzionati con 6 mesi di inibizione ciascuno e la società A.S.D. Nuova Spes Poli con € 600,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Particolarmente rilevanti, a riguardo, risultano essere le prove fotografiche scattate direttamente dai collaboratori della Procura Federali, nonché le audizioni dei calciatori della società e dello stesso presidente. Per quanto attiene le quantificazioni delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all’effettiva entità delle condotte tenute e, pertanto, i deferiti andranno sanzionati più lievemente, avuto anche riguardo della misura delle pene usualmente comminate per le infrazioni di cui trattasi. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e, per l’effetto, di irrogare ai sigg. Doffizi Marco, Gaballo Giancarlo, Gordiani Federico e Randolfi Marco l’inibizione per mesi due ed alla società A.S.D. Nuova Spes Poli l’ammenda di euro 300,00. Si trasmette agli interessati.

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