C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 87 del 09/10/2020 – Delibera – 93) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PEVERATO MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA POLISPORTIVA S.SUSANNA, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART.38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART.33, COMMA 1 DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO NONCHÉ IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. IN RIFERIMENTO AL C.U. N.1, PUNTO 14, LETTERA C) DELLA L.N.D. DELL’1/07/2018, DEL SIG. CAPPONI DOMENICO PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. CON IL C.U. N.1, PUNTO 14, LETTERA C) DELLA L.N.D. DELL’1/07/2018 E DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA S.SUSANNA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.11 del 17/07/2020

93) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PEVERATO MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA POLISPORTIVA S.SUSANNA, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART.38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART.33, COMMA 1 DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO NONCHÉ IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. IN RIFERIMENTO AL C.U. N.1, PUNTO 14, LETTERA C) DELLA L.N.D. DELL’1/07/2018, DEL SIG. CAPPONI DOMENICO PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. CON IL C.U. N.1, PUNTO 14, LETTERA C) DELLA L.N.D. DELL’1/07/2018 E DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA S.SUSANNA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.11 del 17/07/2020

Il Sostituto Procuratore Federale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Condotta della società Polisportiva S. Susanna che avrebbe affidato la conduzione della prima squadra, partecipante al campionato di seconda categoria, al sig. Domenico Capponi, il quale risulterebbe privo della relativa abilitazione del Settore Tecnico.”. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata alle parti; ritenuto che il sig. Fabio Bianchetti dopo aver richiesto un’audizione a seguito della notifica della C.C.I., ha disatteso due convocazioni; L’esame dei tesserati escussi, unitamente alle prove documentali acquisite, hanno accertato come nella stagione 2018/2019, la società Polisportiva S. Susanna, si sia avvalsa, a partire dal 27 novembre 2018, per la conduzione tecnica della squadra, partecipante al campionato di 2° categoria, del sig. Domenico Capponi, dirigente privo del necessario titolo abilitativo, nel mentre il sig. Fabio Bianchetti, allenatore di base, aveva svolto tale attività, sino al momento del suo esonero, seppur in assenza di alcun tesseramento con la società. Ritenuto che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Polisportiva S. Susanna, alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della consumazione delle rispettive violazioni; Considerato peraltro che per quanto riguarda l’incolpazione ascrivibile al sig. Fabio Bianchetti, si procede con autonomo atto di deferimento avanti alla competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico; la Procura Federale intendeva deferire davanti allo scrivente Tribunale Federale Territoriale il sig. Massimo Peverato, presidente della Polisportiva S. Susanna nella stagione sportiva 2018/2019, per rispondere delle violazioni di cui all’art.4, comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art.38, comma 1 delle N.O.I.F. ed all’art.33, comma 1 del nuovo regolamento del settore tecnico nonché in relazione al combinato disposto degli articoli 23, comma 1 delle N.O.I.F., in riferimento al C.U. n.1, punto 14, lettera c) della L.N.D. dell’1/07/2018, oltre che il sig. Capponi Domenico per rispondere delle violazioni di cui all’art.4, comma 1 del C.G.S., in riferimento al combinato disposto dell’articolo 23, comma 1 delle N.O.I.F. con il C.U. n.1, punto 14, lettera c) della L.N.D. dell’1/07/2018 e la società Polisportiva S. Susanna, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2 del C.G.S.. Nella seduta del 16.7.2020 il sig. Massimo Peverato sia in proprio che nella qualità di Presidente della Pol. S. Susanna ed il Procuratore Federale, Avv. Maurizio Gentile, proponevano l’applicazione della sanzione ex art. 127 C.G.S. così determinata: Sanzione base: per il sig. Peverato Massimo, n°5 mesi inibizione e per la società Polisportiva S. Susanna € 500,00 di ammenda, diminuita ex art. 127 C.G.S. nella misura di 1/3 per una sanzione finale di 3 mesi e 10 giorni di inibizione per il primo e di € 330,00 di ammenda per la società. Il Tribunale rilevata la proporzionalità della sanzione provvedeva come da dispositivo. Quanto alla posizione del sig. Capponi Domenico, è stato provato che lo stesso, per sua stessa ammissione, nella stagione 2018/19 risultava tesserato per la Polisportiva S. Susanna quale dirigente accompagnatore e che, a partire dal mese di novembre 2018 subentrava nella conduzione della squadra al tecnico Fabio Bianchetti, circostanza questa confermata anche dai calciatori Zapparella, Domenici e Mostarda, tutti sentiti dalla Procura Federale in fase di indagini. Pertanto, è stato provato che il sig. Capponi Domenico, senza titolo abilitativo, a partire dal 27/11/2018 ha assunto la conduzione tecnica della squadra in violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in riferimento al combinato disposto dell’art. 23 co. 1 delle NOIF. Pertanto, il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di applicare la sanzione ex art.127 del C.G.S., comminando al sig. Peverato Massimo l’inibizione per 3 mesi e 10 giorni ed alla società Polisportiva S.Susanna l’ammenda di euro 330,00 Di comminare altresì al sig. Capponi Domenico l’inibizione per 5 mesi. Si trasmette agli interessati.

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