C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 134 del 26/11/2020 – Delibera – 1) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MASSIMILIANO MACRELLI PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, A CARICO DEL SIG. FRANCESCO BORSATO PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SAN BASILIO 1960 (già A.S.D. ALMA PARIOLI) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.129 del 13/11/2020

  1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MASSIMILIANO MACRELLI PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, A CARICO DEL SIG. FRANCESCO BORSATO PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SAN BASILIO 1960 (già A.S.D. ALMA PARIOLI) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA.

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.129 del 13/11/2020

A seguito della segnalazione dell’AIAC Lazio e svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Francesco Borsato avesse di fatto assunto il ruolo di allenatore della A.S.D. Alma Parioli pur essendo tesserato quale dirigente accompagnatore e privo della necessaria abilitazione; secondo gli inquirenti, di tali fatti sarebbe responsabile altresì il sig. Massimiliano Macrelli, presidente della società, per avere acconsentito tale attività, nonché la A.S.D. Alma Parioli (oggi A.S.D. Real San Basilio 1960) per responsabilità diretta e oggettiva. Inoltre, le responsabilità del presidente e della società sarebbero aggravate dalla recidiva specifica di cui all’art. 18 del CGS. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Francesco Borsato e Massimiliano Macrelli, per violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, in relazione all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e la A.S.D. Alma Parioli (ora A.S.D. Real San Basilio 1960) ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del CGS. All’udienza del 17.09.2020, il Tribunale preliminarmente rilevava che il deferimento era stato proposto nei confronti della società A.S.D. Alma Parioli dopo che questa aveva cambiato denominazione sociale in A.S.D. Real San Basilio 1960 e pertanto trasmetteva gli atti alla Procura Federale ordinando di rinnovare la notifica con la denominazione esatta e rinviava all’udienza del 29.10.2020, cui era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, i sigg. Francesco Borsato e Massimiliano Macrelli fossero sanzionato con 4 mesi di inibizione ciascuno e la società A.S.D. Alma Parioli con € 600,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale osserva che i fatti oggetto del presente procedimento non risultano adeguatamente provati dall’istruttoria espletata né dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e, pertanto, i deferiti dovranno essere prosciolti. A ben vedere, infatti, la Procura ha prodotto solo degli articoli di stampa nei quali il sig. Borsato è genericamente definito come allenatore e delle foto tratte da un video su Youtube, ma tali documenti hanno valore solamente indiziario, non sufficienti a raggiungere la piena prova della colpevolezza del deferito. Il video difatti (peraltro non prodotto materialmente, ma solo con l’indicazione di un link) non offre la certezza che la persona ripresa sia il sig. Borsato e gli articoli di stampa sono provenienti da soggetti terzi che avrebbero dovuto confermare le circostanze in sede di audizione specificando come avevano preso contezza dei fatti e come potevano identificare il loro autore univocamente con il deferito. Peraltro non risulta nemmeno acquisita o indagata la circostanza relativa alla presenza o meno di allenatore abilitato per il campionato di cui si discute né sono state svolte audizioni dei tesserati della società deferita, avendo la Procura di fatto solo inoltrato quando allegato dall’esposto dell’A.I.A.C.. Mancando una compiuta prova sui fatti contestati, i deferiti andranno senz’altro prosciolti da ogni addebito. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di prosciogliere tutti i deferiti dalle violazioni loro ascritte. Si trasmette agli interessati.

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