C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 134 del 26/11/2020 – Delibera – 18) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MIRKO PAGAVINO, TESSERATO A.I.A. DELLA SEZIONE DI CIVITAVECCHIA PER VIOLAZIONE DELL’ART.4 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.129 del 13/11/2020

 

18) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MIRKO PAGAVINO, TESSERATO A.I.A. DELLA SEZIONE DI CIVITAVECCHIA PER VIOLAZIONE DELL’ART.4 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.129 del 13/11/2020

La Procura Federale ha proceduto alle indagini scaturenti dell’esposto della società ASD Anguillara Calcio del 11.2.2020; ha, quindi, ascoltato alcuni dei tesserati presenti all’incontro “ACD Real Campagnano – ASD Anguillara Calcio”, disputata in data 9.2.2020 e valevole per il Campionato di I categoria. Alla luce delle risultanze, ha ritenuto che il sig. Mirko Pagavino, Direttore di Gara in occasione dell’espulsione comminata ai danni del Sig. Andrea Pasqualucci (tesserato con quest’ultima società) le seguenti espressioni “ora vi faccio perdere la partita” e “questa partita voi non la vincerete mai”, rivolgendosi ai giocatori e ai dirigenti della predetta squadra. Per tali motivi, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Mirko Pagavino della violazione dell’art. 4 C.G.S.. All’udienza del 29.10.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino nonché personalmente il deferito ed il rappresentante AIA Gianluigi Tizzano. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità del deferito da sanzionare, conseguentemente, con 3 mesi di sospensione. Il deferito, personalmente, rilevava come dopo il gol tutti i componenti dell’Anguillara erano entrati in campo e il sig. Pasqualucci colpiva sulla testa un avversario che veniva espulso. Negava, comunque i fatti contestati precisando che nessuno dei componenti delle due società li aveva segnalati e che erano giunti alla sua attenzione solo dopo aver visto un post su Facebook. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, rileva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, il deferito merita di essere sanzionato. In tutte le dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale dai tesserati della società ASD Anguillara Calcio, infatti, vengono descritti i fatti contestati in maniera precisa e concordante, senza che avanzi alcun dubbio sulla loro genuinità. Peraltro, anche l’allenatore del Campagnano conferma che qualche tesserato avversario, al termine della partita, aveva riferito le frasi proferite dall’arbitro: questo conferma l’ipotesi accusatoria ed esclude recisamente che le dichiarazioni possono essere il frutto di un accordo a posteriori per colpire l’arbitro. Il fatto contestato solo apparentemente risulta essere lieve, in quanto il deferito può aver ingenerato nei tesserati dell’Anguillara il sospetto di star alterando il regolare svolgimento della partita, contravvenendo ai più basilari precetti di lealtà e continenza richiesti a tutti i tesserati, il cui rispetto deve essere ancora più stringente da chi è parte della classe arbitrale, visto il suo ruolo di terzietà e, in fin dei conti, di garanzia. Ciò ancor di più, atteso che l’episodio è avvenuto al 47° del secondo tempo, subito dopo il gol che aveva portato in vantaggio l’Anguillara che sarebbe stata raggiunta poco dopo su calcio di rigore al 52° minuto. Le sanzioni richieste dalla Procura Federale, quindi, appaiono congrue in relazione all’entità dei fatti acclarati. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere il deferito Mirko Pagavino responsabile degli addebiti ascritti e, per l’effetto, di sanzionarlo con la sospensione per mesi tre (3). Si trasmette agli interessati.

 

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