C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 04/12/2020 – Delibera – 20) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIOVANNI FORLETTA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’A.S.D. SPORTING BROCCOSTELLA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 14, LETT. B, RIPORTATO NEL C.U. N. 1 LND S.S. 2018/2019 DEL 1 LUGLIO 2018, NONCHÈ A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING BROCCOSTELLA, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.135 del 27/11/2020

20) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIOVANNI FORLETTA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’A.S.D. SPORTING BROCCOSTELLA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 14, LETT. B, RIPORTATO NEL C.U. N. 1 LND S.S. 2018/2019 DEL 1 LUGLIO 2018, NONCHÈ A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING BROCCOSTELLA, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.135 del 27/11/2020

Il Sig. Tommaso De Carolis, presentava ricorso davanti al Collegio Arbitrale LND sostenendo di aver sottoscritto, in data 01/09/2018, con la Società Sporting Broccostella, in qualità di allenatore della prima squadra, partecipante, nella stagione sportiva 2018/2019, al Campionato Regionale di seconda categoria, un accordo economico per l’importo globale di euro 2.500, quale premio di tesseramento annuale e di non essere stato pagato; chiedeva, pertanto, il versamento di tale somma oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria. La Società Sporting Broccostella non si costituiva in giudizio, né faceva pervenire memorie illustrative. Il Collegio, dopo aver accertato presso il Comitato LND Lazio - Ufficio Tesseramenti, il mancato deposito dell’accordo economico di cui sopra, accoglieva il ricorso e condannava la Società Sporting Broccostella al pagamento di euro 2.500 (somma mai versata), rimettendo, al contempo, gli atti alla Procura Federale. Nel corso dell’attività istruttoria la Procura acquisiva gli atti relativi alla vertenza svolta davanti al Collegio Arbitrale, la copia dell’accordo economico sottoscritto in data 01/09/2018 tra il tecnico Tommaso De Carolis e la Società Sporting Broccostella, gli estratti della banca dati AS400 relativi sia alla predetta Società che al Sig. De Carolis, nonché il C.U. n. 1 LND 2018/2019. La Procura, ritenendo che i fatti sopra denunziati, avessero evidenziato comportamenti in violazione delle norme regolamentari dei soggetti in epigrafe, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Giovanni Forletta, all’epoca dei fatti presidente della Società Sporting Broccostella, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 14 lett. B riportato nel C.U. n. 1 LND 2018/2019 e la predetta Società, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S per responsabilità diretta. Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 26/11/2020, era presente per la Procura Federale l’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno era presente per i deferiti, né pervenivano memorie difensive al riguardo. La Procura si riportava all’atto di deferimento chiedendo l’accoglimento dello stesso, con l’applicazione dell’inibizione di 6 mesi per il Sig. Giovanni Forletta e dell’ammenda di euro 800 per la Società Sporting Broccostella. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, accerta la responsabilità del Sig. Giovanni Forletta per violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva ex art. 4, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 14 lett. B riportato nel C.U. n. 1 LND 2018/2019 e della Società Sporting Broccostella ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta, ma ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura debbano essere leggermente riviste, tenuto conto dell’effettiva gravità delle violazioni poste in essere dai deferiti. Pertanto, visto quanto sopra DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di sanzionare il sig. Forletta Giovanni con l’inibizione di 3 mesi e la società A.S.D. Sporting Broccostella con l’ammenda di euro 400,00. Si trasmette agli interessati.

 

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