C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 145 del 11/12/2020 – Delibera – 22) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA A.S.D. VIRTUS NETTUNO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 3 E 4 E DELL’ART. 25, COMMI 3 E COMMI 6 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 62, COMMI 1 E 2 BIS DELLE N.O.I.F.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.135 del 27/11/2020

 

22) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA A.S.D. VIRTUS NETTUNO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 3 E 4 E DELL’ART. 25, COMMI 3 E COMMI 6 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 62, COMMI 1 E 2 BIS DELLE N.O.I.F..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.135 del 27/11/2020

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente per oggetto “Adempimenti volti ad individuare il soggetto responsabile, non identificato dall’arbitro, che ha lanciato del liquido infiammabile contro i tesserati della società Civitavecchia Calcio 1920 prima dell’ inizio della gara Virtus Nettuno – Civitavecchia Calcio 1920, disputata il 01/03/2020, valevole per il Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio.”. Vista la documentazione acquisita e letta la relazione di indagine ed esaminati i relativi allegati e vista la comunicazione di conclusione di indagini regolarmente notificata; la procura nel corso dell’attività istruttoria ha tenuto conto, in particolare, della segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale inviata con allegato referto arbitrale della gara in oggetto e dei seguenti atti: -richiesta alla competente Autorità Giudiziaria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri; -atti messi a disposizione da codesta procura; -verbale di audizione dell’arbitro della gara in questione; -verbali di audizione di tesserati della società Civitavecchia Calcio 1920 e della società Virtus Nettuno e dell’ex direttore sportivo della società Civitavecchia Calcio 1920, sig. Fabietti Sandro; -C.U. n.315 del 4 marzo 2020 - Campionato Eccellenza gara dell’1 marzo 2020 - con relative decisioni del Giudice Sportivo. La Procura, ritenuto che dalla complessa attività di indagine e dall’esame degli atti di cui sopra, benché non sia stato possibile individuare l’autore del grave gesto del lancio di liquido infiammabile contro tesserati della società Civitavecchia Calcio 1920 prima dell’inizio della gara in argomento, il fatto risulta accertato nella sua materialità ed essersi verificato all’interno dell’impianto sportivo comunale “Tre Cancelli” di Nettuno, nei pressi dell’ingresso degli spogliatoi, circa una ora e mezza prima dell’inizio dell’incontro, fissato per le ore 15. La Procura ha comunque ritenuto che di tale fatto ne consegue la responsabilità diretta della società Virtus Nettuno, per omessa o insufficiente adozione delle doverose misure adeguate ed efficaci, a tutela della società Civitavecchia Calcio 1920 e dei suoi tesserati, prima dell’inizio della gara, e ad evitare la furtiva e proditoria introduzione nell’impianto sportivo di un soggetto estraneo (non identificato) che nel caso di specie ha lanciato materiale infiammabile nei confronti di tesserati della società ospitata, materiale comunque idoneo ad offendere e mettere in pericolo l’incolumità fisica dei predetti. Rileva sempre la Procura che non sono pervenute memorie difensive, né richieste di essere ascoltati e che in conseguenza di tutto ciò ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale la società ASD Virtus Nettuno, per le violazioni delle norme regolamentati indicate in epigrafe. Il Tribunale Federale Territoriale fissava al 26 novembre 2020 la riunione, in video conferenza, per la discussione del deferimento dandone comunicazione alla società deferita ed assegnando termine per deposito di eventuali memorie difensive. La società deferita non faceva pervenire memoria difensiva ne presenziava alla riunione. La Procura Federale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento in oggetto, concludeva per l’affermazione di responsabilità della società deferita chiedendo per la stessa ASD Virtus Nettuno l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00). Questo Tribunale Federale, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata dalla Procura, peraltro comprensiva degli atti della Procura di Velletri che comunque non hanno portato all’identificazione dell’autore del gesto, considera che quanto accaduto, all’interno dell’impianto sportivo della società deferita, sia certo, grave ed altamente censurabile e pertanto addebitabile alla responsabilità diretta della società ASD Virtus Nettuno, ritenendo allo stesso tempo però di poter rivisitare l’entità delle richieste di sanzione avanzate dalla Procura. Per quanto in precedenza, lo scrivente Tribunale avrebbe inoltre sanzionato con la squalifica del campo la società deferita ma facendo la stessa solo attività di base in quanto iscritta unicamente a tornei del settore giovanile tale sanzione non può essere irrogata in quanto non troverebbe il giusto e corretto contesto di applicabilità. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere la società A.S.D. Virtus Nettuno, responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di comminare alla stessa l’ammenda di euro 2.000,00. Si trasmette agli interessati.

 

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