C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 150 del 18/12/2020 – Delibera – 15) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALFREDO MARANDO, PRESIDENTE NELLA STAGIONE 2019/2020 DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SAN BASILIO (ora A.S.D. PARIOLI CALCIO), PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, NONCHÉ DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE ALL’ART.22, COMMI 1 E 6 BIS, DELLE N.O.I.F., OLTRE CHE LA SOCIETÀ A.S.D. REAL SAN BASILIO (ora A.S.D. PARIOLI CALCIO) PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.135 del 27/11/2020

15) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALFREDO MARANDO, PRESIDENTE NELLA STAGIONE 2019/2020 DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SAN BASILIO (ora A.S.D. PARIOLI CALCIO), PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, NONCHÉ DELL’OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI DI CUI ALL’ART.4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE ALL’ART.22, COMMI 1 E 6 BIS, DELLE N.O.I.F., OLTRE CHE LA SOCIETÀ A.S.D. REAL SAN BASILIO (ora A.S.D. PARIOLI CALCIO) PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.135 del 27/11/2020

A seguito di notizie di stampa e dell’acquisizione di documentazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, la Procura Federale riteneva che il sig. Alfredo Marando, presidente della A.S.D. Real San Basilio, avesse posto in essere un comportamento in antitesi con i valori propri dell’ordinamento sportivo essendo stato destinatario di misure cautelari a seguito di gravi reati e avendo altresì disatteso l’obbligo di comunicare al Comitato Regionale Lazio la misura restrittiva della libertà personale cui era stato sottoposto. Di tali comportamenti ne risponderebbe anche la A.S.D. Real San Basilio, ora A.S.D. Parioli Calcio, per responsabilità diretta. Per questi motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Alfredo Marando per violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, in relazione all’art. 22 bis, commi 1 e 6 bis, delle NOIF e la A.S.D. Parioli Calcio ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS. All’udienza del 1.10.2020, il Tribunale preliminarmente rilevava il mancato rispetto dei termini a comparire, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per rinnovare le notifiche di competenza e rinviava all’udienza del 26.11.2020, cui era presente la Procura Federale, in persona dell’Avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, in tale udienza, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano ulteriori questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Alfredo Marando fosse sanzionato con un anno di inibizione e la società A.S.D. Parioli Calcio con € 1.000,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale osserva che i fatti oggetto del presente procedimento, adeguatamente provati dalla Procura Federale, risultano integrare solo la violazione di cui all’art. 22 bis, comma 6 bis delle NOIF, mentre non si configura alcun illecito relativamente il comma 1 del medesimo articolo. A ben vedere, infatti, il comma 1 dell’art. 22 bis delle NOIF, rubricato “Disposizioni per la onorabilità”, prevede che decadono dalla carica di dirigente della società – quale appunto il Marando – e divengono incompatibili dall’assumerla coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2382 c.c. o, per la fattispecie che qui interessa, “siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori ad un anno” per vari reati compiutamente identificati. È poi stabilito, al secondo comma che le incompatibilità e le decadenze cessano con il conseguimento della riabilitazione da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria. In caso di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale, opera invece la sospensione dalla carica sino alla remissione in libertà (comma 5) e i destinatari di tale provvedimento, ai sensi dal comma 6 bis, “sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega od al Comitato competente”. L’ipotesi di violazione relativamente il comma 1 invocata dalla Procura, quindi, non si configura: solo chi è condannato con sentenza passata in giudicato soggiace al provvedimento – ben più grave e incisivo – della decadenza, mentre nel caso di specie si è concretizzata la diversa ipotesi di emissione di provvedimento restrittivo della libertà, cui consegue solamente la sospensione. Ciò è sufficiente a prosciogliere il deferito per tale capo d’accusa, avendo la Procura Federale specificatamente proceduto per violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, in relazione all’art. 22 bis, comma 1 delle NOIF. Ciò senza ulteriormente indagare se possa astrattamente deferirsi un tesserato per un fatto (condanna o nel caso di specie misura cautelare) che dà luogo a un determinato provvedimento sportivo, seppur di tipo amministrativo, chiedendo quindi in aggiunta una sanzione giustiziale. Né sono stati addebitati dalla Procura Federale degli specifici fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo (ad esempio qualora si fosse svolta durante partite o allenamenti la condotta per cui il Marando risulta indagato dall’autorità giudiziaria ordinaria), ma solo l’essere oggetto di provvedimento limitativo della libertà. Diversamente, emerge che il deferito non abbia ottemperato a un suo specifico obbligo, non avendo comunicato al Comitato Regionale di essere stato destinatario di misure cautelari, né avendo provato la sua eventuale impossibilità a farlo. Egli pertanto merita di essere sanzionato per tale infrazione e da ciò consegue la responsabilità diretta della società. Andrà, poi, notiziato il competente Comitato Regionale affinché assuma il provvedimento di sospensione di sua competenza. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, atteso il parziale proscioglimento e vista l’effettiva entità della condotta tenuta, i deferiti andranno sanzionati con un mese di inibizione e l’ammenda di € 100,00, ritenute congrue relativamente allo svolgersi dei fatti così come accertati e tenendo conto del disvalore della condotta del sig. Marando. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili e, per l’effetto, di irrogare al sig. Marando Alfredo la sanzione dell’inibizione di 1 mese, in relazione alla violazione dell’art.22 bis, comma 6 bis delle N.O.I.F.. Di trasmettere gli atti al Comitato Regionale Lazio affinché adotti nei confronti del deferito la sospensione, così come previsto dall’art.22 bis, comma 4 delle N.O.I.F..

Di comminare, altresì, a carico della società A.S.D. Parioli Calcio l’ammenda di euro 100,00. Si trasmette agli interessati.

 

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