C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 162 del 22/01/2021 – Delibera – 24) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. AUGUSTO CRISTOFARI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S. PALESTRINA 1919 SSARLD, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. PALESTRINA 1919 SSARLD, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.157 del 14/01/2021

 

24) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. AUGUSTO CRISTOFARI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S. PALESTRINA 1919 SSARLD, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. PALESTRINA 1919 SSARLD, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.157 del 14/01/2021

Il Procuratore Federale F.F. ed il Procuratore Federale Aggiunto; visti gli atti della attività di indagine espletata, avente ad oggetto “Presunta attività di allenatore svolta dal sig. Tota Roberto, allenatore di base, a favore della società U.S. Palestrina 1919 SSARLD, Categoria Giovanissimi Regionali, senza essere regolarmente tesserato per la stessa”. Lo stesso tecnico avrebbe anche svolto attività di proselitismo, al fine di trasferire calciatori tesserati per la stessa società oggi deferita presso altre non meglio specificate. La Procura ha esaminato la lettera di incarico del 14 luglio 2020, la segnalazione del 19 giugno 2020 trasmessa dal signor Augusto Cristofari nella qualità di rappresentante legale della società U.S. Palestrina 1919 SSARLD, pervenuta alla Procura Federale in data 24 giugno 2020 con relativi allegati nonché la relazione del Collaboratore della Procura Federale della F.I.G.C. anch’essa con relativi allegati. La Procura ha ritenuto che dalle indagini svolte non sia stato possibile trovare un riscontro a quanto segnalato nell’esposto del Presidente della società U.S. Palestrina 1919 SSARLD, in merito alla presunta attività di proselitismo posta in essere dal sig. Tota. Le testimonianze raccolte al riguardo (Cristofari, Mocellin e Forgione) difatti non hanno fornito elementi utili, ed è altresì emerso che il Tota abbia svolto l’attività di responsabile del Settore giovanile anche nelle precedenti stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019, così come risulta dal C.U. n.6 del 12 giugno 2019, pur non essendo tesserato. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata e regolarmente ricevuta; rilevato che il sig. Roberto Tota ha convenuto con la Procura Federale della F.I.G.C. l’applicazione di una sanzione, ai sensi dell’art.126 del C.G.S., mentre la società U.S. Palestrina 1919 SSARLD ed il sig. Augusto Cristofari non hanno fatto pervenire memorie, né hanno chiesto di essere sentiti; rilevato che la Procura ha ritenuto che dalla complessa attività di indagine è emerso che il sig. Tota, allenatore di base non tesserato all’epoca dei fatti, ha svolto le funzioni di Responsabile del Settore Giovanile e Scolastico della società U.S. Palestrina 1919 SSARLD nelle stagioni sportive di cui sopra oltre che di collaboratore per la stessa società, non in costanza di tesseramento, e che il signor Augusto Cristofari ha consentito e comunque non impedito che si verificasse quanto sopra; considerato come già detto che il Tota ha chiesto l’applicazione dell’art.126 del C.G.S., la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Augusto Cristofari, Presidente della società U.S. Palestrina 1919 SSARLD, per le violazioni regolamentari indicate in premessa e la società stessa U.S. Palestrina 1919 SSARLD, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2 del C.G.S.. Alla riunione fissata dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale, fissata per il giorno 21 dicembre 2020 era presente per la Procura l’Avvocato Francesco Bevivino mentre, in rappresentanza dei deferiti era presente l’Avvocatessa Claudia Prioreschi. La Procura Federale, preliminarmente, comunica di aver raggiunto accordo di patteggiamento con i deferiti ai sensi dell’art.127 del C.G.S. nel seguente modo: - Cristofari Augusto; sanzione base mesi 6 di inibizione, ridotta di un terzo, per la sanzione finale di mesi 4 di inibizione. - U.S. Palestrina 1919 SSARLD; sanzione base euro 600,00 di ammenda, ridotta di un terzo, per la sanzione finale di euro 400,00 di ammenda. Il Tribunale Federale Territoriale, non rilevando dagli atti del deferimento motivi di proscioglimento per i deferiti, prende atto del patteggiamento raggiunto tra le parti ed applica le sanzioni come sopra determinate. Pertanto, visto quanto sopra, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di applicare ai sensi dell’art.127 del C.G.S. la sanzione dell’inibizione di mesi 4 al sig. Cristofari Augusto e l’ammenda di euro 400,00 alla società U.S. Palestrina 1919 SSARLD. Si trasmette agli interessati.

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