C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 167 del 29/01/2021 – Delibera – 25) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SOUARE OUSMANE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2, 4 E 32 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.40, COMMA 6 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SABAUDIA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.161 del 22/01/2021

25) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SOUARE OUSMANE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2, 4 E 32 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.40, COMMA 6 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SABAUDIA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.161 del 22/01/2021

Letti gli atti dell’attività di indagine espletata dalla Procura Federale, che deferisce la società Sabaudia Calcio ASD per responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, del C.G.S. al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, a seguito delle violazioni ascrivibili al Sig. Souare Ousmane, il quale, in occasione del tesseramento con la sopracitata società Sabaudia Calcio ASD, dichiarava di non essere mai stato tesserato con Federazione estera; Vista la documentazione che nel corso del suddetto procedimento è stata acquisita e che prova indiscutibilmente il contrario e considerato, altresì, che l’indagine espletata dalla Procura ha fornito pieno riscontro probatorio dei fatti. Alla luce di quanto sopra, la Procura osservava che da parte del predetto calciatore era stata presentata all’ufficio tesseramenti competente una richiesta di tesseramento basata su dichiarazione mendace. Per tali ragioni la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il calciatore Souare Ousmane ex artt. 2, 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., nonché la ASD Sabaudia Calcio ex art. 6, comma 2, del C.G.S. per responsabilità oggettiva. Alla riunione indetta il giorno 21 gennaio 2021 presso il Tribunale Federale Territoriale erano presenti per la Procura Federale l’Avv. Francesco Bevivino, mentre per la società deferita nessuno compariva. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e, per l’effetto, che fossero sanzionati come segue: - Ammenda di 500,00 euro a carico della società Sabaudia Calcio ASD; - Squalifica per 4 giornate a carico del calciatore Souare Ousmane. Questo Tribunale Federale, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata dalla Procura, peraltro tutta documentale, ritiene emergere inequivocabilmente i fatti contestati ai deferiti, pertanto, DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di sanzionare il sig. Souare Ousmane con la squalifica per n.4 gare e la società A.S.D. Sabaudia Calcio con l’ammenda di euro 500,00. Si trasmette agli interessati.

 

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