C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 171 del 12/02/2021 – Delibera – 26) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA POLLIDORI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. OSTIANTICA CALCIO 1926, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.2, COMMI 1 E 2 E ART.32, COMMA 2 DEL C.G.S., NONCHÉ ALL’ART.18, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE ED AGLI ARTT.39 E 42 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA A.S.D. OSTIANTICA CALCIO 1926, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.166 del 29/01/2021

26) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA POLLIDORI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. OSTIANTICA CALCIO 1926, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.2, COMMI 1 E 2 E ART.32, COMMA 2 DEL C.G.S., NONCHÉ ALL’ART.18, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE ED AGLI ARTT.39 E 42 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA A.S.D. OSTIANTICA CALCIO 1926, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.166 del 29/01/2021

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Accertamenti in merito alla condotta della A.S.D. Ostiantica Calcio 1926, la quale avrebbe tesserato il calciatore Gabriele D’Ilario non riportando sul modulo di tesseramento la firma del padre dello stesso, sig. Marco D’Ilario, che aveva tra l’altro espressamente negato il proprio assenso al suddetto tesseramento”; vista la documentazione acquisita, ed esaminata l’attività istruttoria espletata, la Procura osserva quanto segue: in data 8 settembre 2020, il sig. Marco D’Ilario trasmetteva alla Procura una nota in cui evidenziava il tesseramento del calciatore minore Gabriele D’Ilario (figlio), da parte della società A.S.D. Ostiantica Calcio 1926, per la stagione sportiva 2019/2020, malgrado avesse comunicato la propria contrarietà, in virtù anche di quanto rappresentato nel decreto del Tribunale dei Minori di Roma, in cui si dichiarava che tutte le decisioni importanti per la vita del minore dovessero essere assunte di comune accordo da parte dei genitori. La madre del giovane calciatore, in sede di audizione, confermava quanto dichiarato dal padre del giovane, contrario al tesseramento visto il rendimento scolastico del figlio non buono, di aver provveduto a sottoscrivere il modulo di tesseramento avvertendo l’ex marito che per la validità dello stesso occorreva la firma di entrambi i genitori. Nell’audizione del 29 Ottobre 2020, il Presidente della società, sig. Andrea Polidori e l’allenatore della stessa, sig. Massimiliano Di Giulio, confermavano di essere a conoscenza della contrarietà del padre al tesseramento del minore e che, pertanto, fino alla fine del mese di novembre 2019 evitavano di schierarlo, ma che poi, a seguito dell’assenso verbale del padre dal mese di dicembre, tenuto conto del miglioramento scolastico, veniva utilizzato in 3 gare del Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15. Nel corso dell’attività istruttoria, la Procura acquisiva dichiarazioni rilasciate sia da parte di non tesserati F.I.G.C., sia di tesserati F.I.G.C., con le quali in modo univoco indicavano che la funzione di allenatore per il Campionato Giovanissimi Provinciali veniva svolta da Gianluca Lupino, tesserato per la società A.S.D Ostiantica Calcio 1926, ma sprovvisto del titolo della necessaria abilitazione. A seguito di tale riscontro la Procura provvedeva all’apertura di un distinto procedimento disciplinare per il motivo in argomento. La Procura riportava nell’atto di deferimento tutti i verbali di audizione dei tesserati interpellati, le distinte di gara delle tre gare a cui ha partecipato il minore in questione e la pagella scolastica del predetto. La Procura ha ritenuto che i fatti sopra indicati hanno fatto emergere il comportamento del Presidente della Società A.S.D. Ostiantica Calcio 1926, sig. Andrea Polidori, che ha violato le norme regolamentari indicate in oggetto, per aver provveduto a richiedere il tesseramento del calciatore minore Gabriele D’Ilario, acquisendo solo la firma della madre del ragazzo e non anche quella del padre esercente la potestà genitoriale, e per non aver provveduto a regolarizzare la posizione dello stesso calciatore, una volta venuto a conoscenza del decreto del Tribunale dei Minori. Tutto ciò premesso, la procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Andrea Polidori e la Società A.S.D. Ostiantica Calcio 1926, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.6, comma 1 del C.G.S. Il giorno 28.01.2021, con modalità a distanza, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale per la trattazione del deferimento in oggetto; per la Procura Federale era presente l’Avv. Bevivino Francesco, mentre per i deferiti nessuno è comparso. La Procura Federale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento insisteva per lo stesso, chiedendo per i soggetti deferiti le seguenti sanzioni: - mesi 3 di inibizione per Andrea Pollidori; - euro 500,00 di ammenda per la Società A.S.D. Ostiantica Calcio1926. Il Tribunale, valutando gli atti del fascicolo, rileva che non appaiono emergere i seguenti comportamenti violativi della normativa federale posti in essere dai predetti soggetti, avvisati al momento della commissione dei fatti e nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. Il Tribunale ritiene i deferiti non responsabili delle violazioni regolarmente ascritte, poiché sufficiente per il tesseramento annuale del minore nella categoria del Settore Giovanile Scolastico, nella fattispecie alla suddetta società A.S.D. Ostiantica Calcio 1926, la firma anche di uno solo dei genitori. La conoscenza per la società A.S.D. Ostia Antica Calcio 1926 della sottoscrizione del tesseramento del calciatore minore da parte dei genitori, o del genitore di questo, prescinde dal provvedimento del Tribunale dei Minori e, per tali motivi, ritenuto fin da subito valido in ogni sua parte il tesseramento che verrà regolarmente trasmesso dalla stessa alla Federazione. Quindi, visto quanto sopra, il Tribunale ritiene che la società A.S.D. Ostiantica Calcio 1926, non debba rispondere delle violazioni a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. e, per l’effetto, ritiene di prosciogliere la stessa, così come anche il presidente della stessa, sig. Andrea Polidori, dalle violazioni loro ascritte. DELIBERA Di prosciogliere i deferiti dalle violazioni loro ascritte. Si trasmette agli interessati.

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