C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 171 del 12/02/2021 – Delibera – 27) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARIO CASCONE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DEL SIG. PARENTE FRANCESCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. VIRTUS S. MICHELE E DONATO (GIÀ A.S.D. SAN MICHELE CALCIO), PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.23 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DEL C.U. N.1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020, ED A CARICO DELLA A.S.D. VIRTUS S. MICHELE E DONATO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.166 del 29/01/2021

 

27) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARIO CASCONE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DEL SIG. PARENTE FRANCESCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. VIRTUS S. MICHELE E DONATO (GIÀ A.S.D. SAN MICHELE CALCIO), PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.23 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DEL C.U. N.1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020, ED A CARICO DELLA A.S.D. VIRTUS S. MICHELE E DONATO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.166 del 29/01/2021

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti relativi al procedimento disciplinare avente ad oggetto “Presunta doppia attività posta in essere dal tesserato Cascone Mario che, pur essendo tesserato in qualità di calciatore con la società A.S.D. Virtus Faiti, svolgerebbe attività di istruttore di scuola calcio con la società A.S.D. Virtus S. Michele e Donato”; vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata al sig. Cascone Mario ed al presidente della società A.S.D. Virtus S. Michele e Donato, sig. Parente Francesco; visto che gli stessi non hanno fatto pervenire memorie difensive, né hanno chiesti di essere ascoltati; rilevato che nell’ambito del procedimento sono stati acquisiti vari documenti quali, la nota del presidente del C.R. Lazio e quella della società A.S.D. Virtus Faiti, entrambe trasmesse alla Procura Federale, oltre che diverse audizioni di tesserati; rilevato che da tali documenti è emerso che il sig. Cascone Mario, tesserato quale calciatore per la società A.S.D. Virtus Faiti, svolgeva attività di allenatore, in assenza di tesseramento, per la società A.S.D. Virtus S. Michele e Donato, e che il sig. Parente Francesco, all’epoca dei fatti presidente pro tempore della società A.S.D. Virtus S. Michele e Donato, consentiva o comunque non impediva al Cascone, tesserato per la società A.S.D. Virtus Faiti, di svolgere attività di allenatore in assenza di tesseramento, come risulta dalle dichiarazioni delle parti. Per effetto di tutto quanto sopra, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i due soggetti di cui sopra, Cascone Mario e Parente Francesco, per le violazioni regolamentari a loro addebitate, nonché la società A.S.D Virtus S. Michele e Donato, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.6, comma 1 del C.G.S.. Alla riunione fissata dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale, fissata per il giorno 28 gennaio 2021 era presente per la Procura l’Avvocato Francesco Bevivino, oltre che il sig. Cascone Mario ed il sig. Parente Francesco, in proprio e come rappresentante legale della società A.S.D. Virtus S. Michele e Donato. La Procura Federale, preliminarmente, comunica di aver raggiunto accordo di patteggiamento con i deferiti ai sensi dell’art.127 del C.G.S. nel seguente modo: - Cascone Mario: sanzione base n°12 gare di squalifica, ridotta di un terzo, per la sanzione finale di n°8 gare di squalifica; - Parente Francesco: sanzione base n°3 mesi di inibizione, ridotta di un terzo, per la sanzione finale di n°2 mesi di inibizione; - A.S.D. Virtus S. Michele e Donato: sanzione base euro 800,00 di ammenda, ridotta di un terzo, per la sanzione finale di euro 533,00 di ammenda. Il Tribunale Federale Territoriale, non rilevando dagli atti del deferimento motivi di proscioglimento per i deferiti, prende atto del patteggiamento raggiunto tra le parti ed applica le sanzioni come sopra determinate. Pertanto, visto quanto sopra, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di applicare ai sensi dell’art.127 del C.G.S. le seguenti sanzioni finali: - Cascone Mario, n°8 giornate di squalifica; - Parente Francesco, n°2 mesi di inibizione; - A.S.D. Virtus S. Michele e Donato, euro 533,00 di ammenda. Si trasmette agli interessati.

 

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