C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 183 del 25/03/2021 – Delibera – 23) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BONANNI MATTEO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA A.S.D. VJS VELLETRI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART.14, COMMA 1, LETTERA D) ED F) DEL C.G.S., NONCHÉ AGLI ARTT.61, COMMA 1 E 66 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. ORLANDI MANUEL GIULIANO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESENTE SUGLI SPALTI COME SOSTENITORE, TESSERATO PER LA SOCIETÀ ALBALONGA, ED EX TESSERATO PER LA SOCIETÀ F.C. REAL VELLETRI (ORA A.S.D. SPQV VELLETRI CALCIO), PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART.14, COMMA 1, LETTERA D) ED F) DEL C.G.S., DEL SIG. DI TULLIO CHRISTIAN, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ F.C. REAL VELLETRI (ORA A.S.D. SPQV VELLETRI CALCIO), PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART.14, COMMA 1, LETTERA D) ED F) DEL C.G.S., NONCHÉ AGLI ARTT.61 COMMA 1 E 66 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. MASSIMI MATTEO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE MASSAGGIATORE DELLA SOCIETÀ F.C. REAL VELLETRI (ORA A.S.D. SPQV VELLETRI CALCIO) PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ ART.14, COMMA 1, LETTERA D) ED F) DEL C.G.S., DEL SIG. TORREGIANI FABIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELL’A.S.D. VJS VELLETRI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART.14, COMMA 1, LETT. D) ED F) DEL C.G.S., OLTRE CHE A CARICO DELLE DUE SOCIETÀ A.S.D. VJS VELLETRI E F.C. REAL VELLETRI (ORA A.S.D. SPQV VELLETRI CALCIO), PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 1, 3 E 4 E DELL’ART.25, COMMI 3 E 6 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART.62, COMMI 2 E 2BIS DELLE N.O.I.F.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.144 dell’11/12/2020

23) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BONANNI MATTEO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA A.S.D. VJS VELLETRI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART.14, COMMA 1, LETTERA D) ED F) DEL C.G.S., NONCHÉ AGLI ARTT.61, COMMA 1 E 66 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. ORLANDI MANUEL GIULIANO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESENTE SUGLI SPALTI COME SOSTENITORE, TESSERATO PER LA SOCIETÀ ALBALONGA, ED EX TESSERATO PER LA SOCIETÀ F.C. REAL VELLETRI (ORA A.S.D. SPQV VELLETRI CALCIO), PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART.14, COMMA 1, LETTERA D) ED F) DEL C.G.S., DEL SIG. DI TULLIO CHRISTIAN, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ F.C. REAL VELLETRI (ORA A.S.D. SPQV VELLETRI CALCIO), PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART.14, COMMA 1, LETTERA D) ED F) DEL C.G.S., NONCHÉ AGLI ARTT.61 COMMA 1 E 66 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. MASSIMI MATTEO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE MASSAGGIATORE DELLA SOCIETÀ F.C. REAL VELLETRI (ORA A.S.D. SPQV VELLETRI CALCIO) PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ ART.14, COMMA 1, LETTERA D) ED F) DEL C.G.S., DEL SIG. TORREGIANI FABIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELL’A.S.D. VJS VELLETRI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART.14, COMMA 1, LETT. D) ED F) DEL C.G.S., OLTRE CHE A CARICO DELLE DUE SOCIETÀ A.S.D. VJS VELLETRI E F.C. REAL VELLETRI (ORA A.S.D. SPQV VELLETRI CALCIO), PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 1, 3 E 4 E DELL’ART.25, COMMI 3 E 6 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART.62, COMMI 2 E 2BIS DELLE N.O.I.F..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.144 dell’11/12/2020

Il Procuratore Federale Interregionale;

letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Accertamenti in merito ai fatti di condotta violenta avvenuti al termine della gara Vjs Velletri / Real Velletri del 2 febbraio 2020, valevole per il Campionato di Prima Categoria, posti in essere dalla tifoseria e da alcuni dirigenti di entrambe le società”; vista la documentazione acquisita, ed esaminata l’attività istruttoria espletata dall’Ufficio preposto; letta la relazione di indagine ed esaminati gli allegati; vista la comunicazione di conclusione delle indagini correttamente notificata; la Procura osserva che assumono particolare rilevanza nelle indagini: - la lettera di affidamento dell’11 febbraio 2020 della Procura Federale; - il C.U .n. 274 del 6 febbraio 2020; - la richiesta atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri e tutte una serie di audizioni riportate nell’atto di deferimento; - il filmato degli incidenti avvenuti nel corso della gara ed infine la richiesta in data 14 giugno 2020 al Procuratore Generale dello Sport per la proroga dei termini per la conclusione delle indagini, ed il successivo provvedimento di concessione del 15 giugno 2020. Dalla complessa attività di indagine è risultato che il sig. Torregiani Fabio, all’epoca dei fatti calciatore della società Vjs Velletri, ammetteva espressamente che nel corso della partita in argomento, in reazione al comportamento tenuto dal dirigente della squadra avversaria, sig. Di Tullio Christian, che lo avrebbe insultato unitamente a tutta la squadra, a sua volta proferiva nei confronti di quest’ultimo frasi scurrili, allorquando si trovava nelle vicinanze della tribuna in cui si trovava lo stesso Di Tullio, che nell’occasione non era tra i dirigenti in panchina. Al termine dell’incontro, con le squadre ancora nel recinto di gioco, sempre il Torregiani sferrava un calcio al calciatore Massimi Matteo, della squadra avversaria (Real Velletri), episodio che determinava l’insorgere di una rissa, nel corso della quale il Torregiani proferiva una frase irriguardosa nei confronti del Di Tullio, nel frattempo indebitamente occorso nel recinto di gioco, che a sua volta lo minacciava, tentando di aggredirlo, e dal quale si divincolava violentemente con l’uso delle braccia e delle gambe. È altresì emerso che il sig. Bonanni Matteo, dirigente della Vjs Velletri, pur non essendo indicato in lista, prima dell’inizio della gara si intratteneva indebitamente nell’area tecnica riservata alla sua squadra, venendo invitato dall’arbitro ad allontanarsi; al termine della partita, in modo ingiustificato, lo stesso tentava di intrufolarsi, senza alcun motivo, nello spogliatoio del Real Velletri, ma veniva respinto dall’allenatore della stessa; sempre al termine dell’incontro entrava indebitamente nel recinto di gioco e tentava di aggredire il Di Tullio e, successivamente, si recava di corsa sugli spalti, dove era in corso una ulteriore rissa, partecipandovi attivamente. Rileva la Procura che il signor Di Tullio Christian, dirigente della società Real Velletri, non inserito nella distinta della gara in questione ma presente sulle tribune, assumeva il comportamento così come descritto dal Torregiani e che, a seguito di una espressione offensiva rivoltagli dal predetto, lo minacciava platealmente tentando di sferrargli uno schiaffo e di aggredirlo. Osserva la Procura che il dirigente della società Real Velletri, sig. Massimi Matteo, inserito in distinta come massaggiatore, al termine dell’incontro, invece di rientrare negli spogliatoi notava una persona, poi identificata nel sig. Bonanni Matteo dirigente della Vjs Velletri, che scendeva dalla tribuna ed entrava nel recinto di gioco minacciando calciatori e dirigenti della società Real Velletri per difendere il proprio genitore, anche allenatore della stessa Vjs Velletri. Il signor Orlandi Manuel Giuliano, presente in tribuna come spettatore, al momento dei fatti tesserato per la società Albalonga ma ex della società Real Velletri, in occasione degli incidenti accaduti in tribuna aggrediva un sostenitore della Vjs Velletri colpendolo con un martelletto trovato per caso in terra, il tutto per difendere la madre presente sugli spalti. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, regolarmente notificata in data 6 agosto e poi in data 28 agosto 2020; viste le richieste di patteggiamento avanzate dai signori Bonanni Matteo e Di Tullio Christian, nonché dalle due società; vista altresì la nota del 29 settembre 2020 della Procura Generale dello Sport che, in relazione alla gravità dei fatti, ha comunicato di non condividere quanto convenuto ex art.126 C.G.S., invitando anzi a procedere al deferimento dei soggetti coinvolti; ritenuto pertanto di non dover, allo stato, disporre l’archiviazione del procedimento relativamente ai fatti sopra descritti; tutto ciò premesso, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Bonanni Matteo, Di Tullio Christian, Massimi Matteo, Orlandi Manuel Giuliano e Torregiani Fabio per le violazioni regolamentari loro addebitate ed indicate in epigrafe, oltre che le due società A.S.D. Vjs Velletri e A.S.D. SPQV Velletri Calcio (già ASD.FC Real Velletri), per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.6 e responsabilità diretta ai sensi dell’art.6, commi 3 e 4 e dell’art.25, commi 3 e 6 del C.G.S., in relazione all’art.62, comma 2 e 2 bis delle N.O.I.F.. Fissata la riunione per la discussione da remoto del deferimento faceva pervenire memoria difensiva la ASD SPQV Velletri Calcio che protestava preliminarmente la improcedibilità del deferimento per tardività della notifica dell’avviso di conclusione indagini alla società. Sottolineava l’esponente che il termine per l’effettuazione delle indagini preliminari era scaduto, comprendendovi sia la sospensione COVID che la proroga di 40 giorni concessa dalla Procura Generale dello Sport, il 31-7-2020 e, quindi, l’avviso avrebbe dovuto essere notificato entro il 20 agosto 2020. La Procura Federale, non tenendo conto della fusione, avvenuta il 24-7-2020, tra le società ASD F. C. Real Velletri, ASD Atletico Velletri C5 e la ASD Fortitudo Accademy Velletri Calcio, che aveva dato origine all’attuale ASD SPQV Velletri Calcio, aveva provveduto alla notifica, risultata negativa, presso la sede sociale della ASD F.C. Real Velletri Via Vecchia Napoli 247 Velletri, salvo poi ripeterla in data 28 agosto 2020 al nuovo indirizzo della società ASD SPQV Velletri Calcio, presso Stefano Rocchi Via XXIV Maggio 1 Velletri. La notifica era stata quindi inoltrata oltre il termine perentorio stabilito dal regolamento rendendo improcedibile il deferimento a carico della società. Nel merito protestava l’assoluta carenza di conoscenza degli episodi contestati in quanto, a seguito della fusione, era stato eletto un organico dirigenziale del tutto nuovo ed il nuovo Presidente Tetti aveva dato a tutti i tesserati rigide regole per reprimere qualsiasi episodio di intemperanza tra squadre, negli allenamenti e nei confronti dei direttori di gara, tanto è vero che, nella pur scarsa attività svoltasi per l’emergenza COVID nessuna sanzione disciplinare di espulsione o di ammenda a carico della società era stata irrogata. Assumeva infine che la società si trovava comunque in campo avverso e quindi non poteva esserle addebitata la responsabilità della repressione dei fatti violenti commessi dalla tifoseria o da persone comunque non iscritte nella lista. Concludeva nel merito, ribadita l’eccezione preliminare, per il proscioglimento della società od, invia del tutto subordinata, l’irrogazione di una tenue sanzione pecuniaria. Nella riunione fissata per la discussione del deferimento, il rappresentante della Procura Federale e dei deferiti indicati di seguito informavano di aver raggiunto accordo per l’applicazione di sanzione concordata ex art. 127 CGS del seguente tenore Sig. Bonanni Matteo, sanzione base mesi 9, ridotta per il rito a mesi 6; Orlandi Manuel Giuliano, sanzione base 12 giornate di squalifica, ridotte per il rito a 8 giornate di squalifica; Torregiani Fabio sanzione base 9 giornate di squalifica, ridotte per il rito a 6 giornate di squalifica. Il Tribunale deliberava quindi di applicare le sanzioni concordate non emergendo dagli atti circostanze che potessero far pervenire ad un evidente giudizio di non colpevolezza nei confronti dei deferiti. Introdotta quindi la discussine sulle residue posizioni, il rappresentante della società ASD SPQV Velletri Calcio e del Sig. Di Tullio Christian ribadiva l’eccezione di improcedibilità, estendendola anche alla posizione del tesserato Di Tullio, nei confronti del quale si sarebbe concretizzata la stessa improcedibilità già sollevata per la società. Nel merito ribadiva l’estraneità della società ai fatti contestati e la circostanza che fosse ospitata e non ospitante e quindi non responsabile della tenuta dell’ordine pubblico sulle tribune e sul terreno di gioco. Il rappresentante della Procura Federale ribadiva la richiesta di affermazione di responsabilità dei tesserati e delle società deferiti e chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni: Di Tullio Christian mesi nove di inibizione; Massimi Matteo mesi due di inibizione, società ASD Vjs Velletri € 6.000,00 di ammenda e società ASD SPQV Velletri Calcio € 5.000,00 di ammenda entrambe per responsabilità diretta ed oggettiva. Va preliminarmente delibata l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa della ASD SPQV Velletri Calcio e del Sig. Di Tullio Christian. L’eccezione risulta infondata per due ordini di motivazioni. La prima è relativa alla legale conoscenza da parte della Procura Federale della FIGC dell’intervenuta fusione tra le tre società ricordate. In effetti la fusione risulta decorrere dal 24-7- 2020, ma della stessa è stata data notizia nel comunicato ufficiale solo nel settembre successivo il che fa venir meno qualsiasi negligenza da parte della Procura Federale nelle operazioni di notifica. L’Organo inquirente si è immediatamente attivato, malgrado il periodo feriale, nel procedere a nuova notifica dell’atto presso il nuovo indirizzo comunicato dalla società originata dalla fusione che ne è venuta a conoscenza comunque in un termine assai prossimo rispetto a quello limite fissato per la notifica senza che venissero in alcun modo vulnerate le sue facoltà difensive. La seconda, ed assorbente, è relativa alla elezione di domicilio effettuata dal Sig. Di Tullio in sede di audizione innanzi al collaboratore della Procura Federale. In quel frangente il Di Tullio, sentito sia in proprio che quale legale rappresentante della società, confermava di voler ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo della sede sociale in Velletri Via Vecchia Napoli, 247 e quindi sarebbe stato suo preciso onere, nel caso di sopravvenuta inidoneità di tale recapito, a modificarlo con comunicazione formale resa alla Procura Federale, attività di cui non vi è traccia nel procedimento e non è stata allegata dal deferito. Nel merito va, invece, valorizzata la linea difensiva della società che ha protestato la non colpevolezza in relazione alla violazione dell’articolo 6 comma 4 del CGS. La disposizione citata mira ad attribuire alla società la responsabilità per fatti di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblici prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, all’interno del proprio impianto sportivo ed, effettivamente, nella fattispecie la gara si svolgeva nell’impianto della Vjs Velletri, squadra prima nominata nella gara. La società va quindi prosciolta dall’incolpazione in relazione a tale specifica contestazione. Per il resto i fatti attribuiti ai tesserati deferiti emergono senza dubbio dalla ricostruzione operata dalla Procura Federale che ha operato una indagine assai approfondita con l’escussione di vari tesserati e denotano l’insorgenza di disordini assai gravi a margine della gara con il coinvolgimento di numerosi tesserati e non; disordini caratterizzati da gesti di violenza consumata, tentata, minacce gravi, insulti e comportamenti non regolamentari. L’allora dirigente Di Tullio, insultato da un calciatore della squadra avversaria, sarebbe sceso dalla tribuna nel recinto di gioca tentando di aggredirlo, mentre il Massimi, attinto con un calcio sferrato da un avversario, avrebbe poi partecipato alla rissa ingeneratasi tra le opposte fazioni. Le sanzioni richieste dalla Procura Federale appaiono però troppo severe in rapporto ai pur gravi addebiti e vanno ricondotte entro limiti di equità, come da dispositivo, tenendo altresì conto della non colpevolezza della società ASD SPQV Velletri Calcio in rapporto alla specifica violazione dell’articolo 6 comma 4 del CGS sia per le due società che per il tesserato Massimi, mentre appaiono attinenti agli addebiti per quanto riguarda il Di Tullio. Tutto ciò premesso il Tribunale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, ad esclusione per quanto riguarda l’A.S.D. SPQV Velletri Calcio della violazione dell’art.6, comma 4 del C.G.S. e, per l’effetto, di irrogare agli stessi le seguenti sanzioni: -Di Tullio Christian, mesi 9 di inibizione; -Massimi Matteo, giorni 20 di inibizione; -A.S.D. Vjs Velletri, ammenda di euro 3.000,00; -A.S.D. SPQV Velletri Calcio, ammenda di euro 1.500,00. Di applicare altresì, ai sensi dell’art.127 del C.G.S., ai rimanenti deferiti le seguenti sanzioni: -Bonanni Matteo, mesi 6 di inibizione; -Orlandi Manuel Giuliano, n°8 giornate di squalifica; -Torregiani Fabio, n°6 giornate di squalifica. Si trasmette agli interessati.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it