C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 220 del 11/05/2021 – Delibera – 30) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FABRIZIO PELLEGRINI, PRESIDENTE DELLA S.S.D. BRACELLI CLUB A R.L. ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.21, COMMI 1, 3 E 6 DEL C.G.S., DEL SIG. PIETRO FARGNOLI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA S.S.D. BRACELLI CLUB A R.L. ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.61 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. MARCO SANSOLINI, CALCIATORE APPARTENENTE ALLA SOCIETÀ S.S.D. BRACELLI CLUB A R.L. ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART.21, COMMI 1, 3 E 6 DEL C.G.S., OLTRE CHE A CARICO DELLA S.S.D. BRACELLI CLUB A R.L. PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.203 del 23/04/2021

30) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FABRIZIO PELLEGRINI, PRESIDENTE DELLA S.S.D. BRACELLI CLUB A R.L. ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.21, COMMI 1, 3 E 6 DEL C.G.S., DEL SIG. PIETRO FARGNOLI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA S.S.D. BRACELLI CLUB A R.L. ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.61 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. MARCO SANSOLINI, CALCIATORE APPARTENENTE ALLA SOCIETÀ S.S.D. BRACELLI CLUB A R.L. ALL'EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART.21, COMMI 1, 3 E 6 DEL C.G.S., OLTRE CHE A CARICO DELLA S.S.D. BRACELLI CLUB A R.L. PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.203 del 23/04/2021

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata, alla Procura Federale, dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale, la quale accertava la posizione irregolare del calciatore Marco Sansolini (tesserato per la SSD Bracelli Club a r.l.) nella gara che quest’ultima aveva disputato, in data 10/10/2020, contro la Etruenergy Calcio a 5 Vignanello, valevole per il Campionato C5 maschile serie C2 girone A. In particolare la posizione irregolare del calciatore predetto nasceva dal fatto che quest’ultimo risultava squalificato per una gara, giusta decisione pubblicata sul C.U. n. 229 del 04/03/2020 e non risultava avesse scontato tale sanzione prima della gara tra il Bracelli Club e l’Etruenergy Calcio a 5 Vignanello. Nel corso dell’attività istruttoria la Procura acquisiva, tra l’altro, la seguente documentazione probatoria: foglio censimento della S.S.D. Bracelli Club a r.l. per la stagione sportiva 2020/2021; distinte di gara della S.S.D. Bracelli Club a r.l.; C.U. n. 229 del 04/03/2020 Calcio a 5 C.R. Lazio. Dall’attività istruttoria e dall’esame degli atti suindicati, emergeva che la gara del 10/10/2020, disputata tra la S.S.D. Bracelli Club a r.l. e l’Etruenergy Calcio a 5 Vignanello, era l’unica alla quale il Sig. Marco Sansolini aveva partecipato in costanza di squalifica. Per tali motivi, la Procura, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Fabrizio Pellegrini, all’epoca dei fatti presidente della S.S.D. Bracelli Club a r.l., ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 21, commi 1,3 e 6 del C.G.S., il Sig. Pietro Fargnoli, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della S.S.D. Bracelli Club a r.l., ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 61 delle N.O.I.F., il Sig. Marco Sansolini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S.D. Bracelli Club a r.l., ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 21, commi 1,3 e 6 del C.G.S e la predetta Società, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2 del C.G.S. Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 22/04/2021, svoltasi con modalità a distanza, era presente per la Procura Federale l’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno era presente per i deferiti, né pervenivano, da questi ultimi, memorie difensive. La Procura si riportava all’atto di deferimento chiedendo l’accoglimento dello stesso, con l’applicazione dell’inibizione di mesi 3 per il Sig. Fabrizio Pellegrini, di mesi 3 per il Sig. Pietro Fargnoli, della squalifica di due giornate per il Sig. Marco Sansolini e dell’ammenda di 500,00 euro per la Soc. Bracelli Club a r.l.. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, accerta la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, ma ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura Federale, ad esclusione della squalifica a carico del calciatore Sansolini, debbano essere riviste tenuto conto dell’effettiva gravità delle violazioni poste in essere. Al contempo si ritiene, alla luce della costante giurisprudenza di questo Tribunale per fattispecie analoghe, di dover irrogare alla Società Bracelli Club a r.l. un punto di penalità da scontare nella stagione 2021-2022. Pertanto, visto quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di irrogare agli stessi le seguenti sanzioni: - Pellegrini Fabrizio, mesi 1 di inibizione; - Fargnoli Pietro, mesi 1 di inibizione; - Sansolini Marco, n.2 giornate di squalifica; - SSD Bracelli Club A R.L., euro 300 di ammenda e n.1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2021/2022. Si trasmette agli interessati.

 

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