C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 14/10/2020 – Delibera – POLISPORTIVA TECCHIENA – LATINA BORGHI RIUNITI

POLISPORTIVA TECCHIENA - LATINA BORGHI RIUNITI

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 69 del 30/09/2020; - esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società LATINA BORGHI RIUNITI, con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore CELA Gianluca (PO TECCHIENA) in quanto squalificato per due gare effettive, come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 306 del 27.02.2020, invocando, per l'effetto, quanto previsto dal CGS; il ricorso è fondato. - Infatti, il citato calciatore CELA Gianluca, risulta in posizione irregolare e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica irrogatagli con C.U. n. 306 del 27.02.2020. - considerato che il calciatore, ai sensi dell'art. 21, comma 7 del C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società con la quale risulta tesserato; - quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore CELA Gianluca alla gara in oggetto, visto l'art. 21, comma 7 del CGS PQM DELIBERA - di irrogare alla Società POL. TECCHIENA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè l'ammenda di euro 100,00; - di inibire il dirigente accompagnatore CIOCCHETTI Roberto fino al 30/10/2020; - di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore CELA Gianluca. Nulla sulla tassa ricorso.

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