C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 21/10/2020 – Delibera – FOOTBALL CLUB VITERBO – BORGO PALIDORO

FOOTBALL CLUB VITERBO - BORGO PALIDORO

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. 81 del 7/10/2020, - esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società FOOTBALL CLUB VITERBO, con il quale si deduce che la gara non ha avuto regolare svolgimento per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della stessa dalla Società BORGO PALIDORO. La reclamante osserva che la Società BORGO PALIDORO ha schierato sin dall'inizio della gara i seguenti calciatori in fascia di età previsti per il campionato di Promozione: - n. 2 DE GASPERIS Giammarco nato il 25/04/2001 - n. 3 MINCIACCHI Giammarco nato il 14/05/2000 - n. 7 ALBENZI Alessandro nato il 10/12/2002. La Società BORGO PALIDORO nel corso della gara, ha effettuato le seguenti sostituzioni: al 1' del secondo tempo esce il n. 5 FAILLA Innocenzo Maria (nato il 28/04/1994) ed entra il n. 16 GENNARETTI Marco (nato il 5/04/2000). - la reclamante asserisce che all'incirca al 20' del secondo tempo veniva espulso il calciatore n. 16 GENNARETTI Marco (nato il 5/04/2000) e che successivamente, al 22' del secondo tempo la stessa sostituiva il calciatore n. 3 MINCIACCHI Giammarco (nato il 14/05/2000), con il calciatore n. 17 PAGLIARI Manuel (nato il 28/05/1997); - secondo la società FOOTBALL CLUB VITERBO, per l'effetto di tale sostituzione, la gara non avrebbe avuto regolare svolgimento e, pertanto, ai sensi di quanto previsto dal C.U. n. 1 del 6/07/2020 ne chiede la vittoria a tavolino. - esaminati gli atti ufficiali, ritenuti come noto fonte di prova privilegiata, si rileva che, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, cronologicamente, l'espulsione del calciatore n. 16 GENNARETTI Marco (nato il 5/04/2000), avveniva al 27' del secondo tempo e quindi successiva alla sostituzione del calciatore n. 3 MINCIACCHI Giammarco (nato il 14/05/2000). Tutto ciò premesso, va comunque evidenziato che, indipendentemente dall’ordine cronologico dei fatti sopra riportati, l’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata della gara almeno 3 calciatori nati nelle fasce di età 2000, 2001 e 2002 viene meno nei casi di espulsione dal campo di uno dei calciatori delle fasce di età interessate così come riportato nel C.U. n. 1 del 6/7/2020 Per quanto sopra descritto dunque, la gara ha avuto regolare svolgimento e pertanto, il ricorso non può essere accolto, in quanto risulta essere stata correttamente applicata la norma prevista dal C.U. n. 1 del 6/7/2020 PQM DELIBERA - di respingere il ricorso proposto dalla società FOOTBALL CLUB VITERBO; - di convalidare il risultato della gara concluso con il seguente punteggio: FOOTBALL CLUB VITERBO - BORGO PALIDORO 2 - 2 Il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva va incamerata.

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