C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2020/2021 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 164 del 28/01/2021 – Delibera – URBETEVERE CALCIO – NUOVA TOR TRE TESTE

URBETEVERE CALCIO - NUOVA TOR TRE TESTE

Il Giudice Sportivo Sciogliendo la riserva di cui al CU n. 94 del 14/10/2020, esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società URBETEVERE CALCIO e con il quale si deduce che la gara non ha avuto regolare svolgimento per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della stessa dalla Società NUOVA TOR TRE TESTE. La reclamante osserva che la Società NUOVA TOR TRE TESTE nel corso della gara in oggetto ha effettuato n. 6 sostituzioni, contravvenendo di fatto a quanto previsto dall’art. 74 delle NOIF, ai sensi del quale in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto come anche riportato sul CU n. 42 LND dell’11/09/2020 del Comitato Regionale Lazio. In considerazione di quanto sopra, la Società NUOVA TOR TRE TESTE avrebbe trasgredito quanto previsto dalle norme vigenti e, per l’effetto, la Società URBETEVERE CALCIO, chiede l’applicazione dell’art. 10 comma 1 del CGS e la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società NUOVA TOR TRE TESTE. Esaminati gli atti ufficiali si rileva che la Società NUOVA TOR TRE TESTE, nel corso della gara ha provveduto ad effettuare cronologicamente le seguenti 6 sostituzioni: 1) Al 15’ del secondo tempo esce n. 7 PANETTA Davide entra il n. 16 CARDELLINI Alessio 2) Al 18’ del secondo tempo esce il n. 9 ROSCILLI Federico entra il n. 17 INNOCENTI Matteo 3) Al 30’ del secondo tempo esce il n. 8 BRATICO entra il n. 15 VLAD RARES Mihai 4) Al 33’ del secondo tempo esce il n. 11 MONNI Stefano entra il n 14 PUTTINI Claudio 5) Al 37’ del secondo tempo esce il n. 10 SALVATO Santiago entra il n. 13 PIETRANGELI Tommaso 6) Al 40’ del secondo tempo esce il n. 5 CALDERONI Samuel entra il n. 18 COSTANZELLI Leandro Per effetto delle suddette sostituzioni la gara non ha avuto regolare svolgimento, anomalia rilevabile anche d’ufficio come previsto dall’art. 66 comma 1, lett. A) ai sensi del quale i procedimenti innanzi ai giudici sportivi sono instaurati d’ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali. PQM a) Di accogliere il ricorso proposto dalla Società URBETEVERE CALCIO; b) Di comminare alla Società NUOVA TOR TRE TESTE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. Nulla per il contributo.

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