C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 26/11/2021 – Delibera – 1) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VICOVARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IANZI ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.81 LND DEL 13/10/2021 (Gara: VICOVARO – BI.TI. CALCIO del 10/10/2021 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 108 del 5/11/2021

 

  1. RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VICOVARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IANZI ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.81 LND DEL 13/10/2021 (Gara: VICOVARO – BI.TI. CALCIO del 10/10/2021 – Campionato Promozione)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 108 del 5/11/2021

Con il reclamo in epigrafe, la società ha appellato la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato la squalifica per quattro gare al calciatore Alessandro Ianzi. A riguardo, il gravame risulta proposto in violazione della procedura di cui all’art. 76, comma 2 e 3 del C.G.S., poiché inoltrato oltre il termine previsto per i reclami e per non essere stato preceduto da tempestivo preannuncio, soggiacendo pertanto irrimediabilmente alla sanzione dell’inammissibilità. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, commi 2 e 3 del C.G.S..

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