C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 26/11/2021 – Delibera – 7) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ARANOVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 76 SGS DEL 5/11/2021 (Gara: CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 – ARANOVA del 17/10/2021 – Campionato Under 17 Regionali Maschili) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 19/11/2021

7) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ARANOVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 76 SGS DEL 5/11/2021 (Gara: CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 – ARANOVA del 17/10/2021 – Campionato Under 17 Regionali Maschili)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 19/11/2021

Con il reclamo in epigrafe, la società ha appellato la decisione del Giudice Sportivo che aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto e relativo a regolarità della gara, sostenendo che il preannuncio inoltrato fosse completo delle motivazioni. Il reclamo risulta fondato e deve essere accolto. A ben vedere, infatti, il procedimento di cui agli artt. 67 e 68 C.G.S. non esclude la possibilità che il ricorso sia inoltrato immediatamente al Giudice Sportivo – e all’eventuale controparte – senza essere preceduto dal relativo preannuncio, purché però siano rispettati i termini di proposizione per tale ultimo atto, pena l’irrimediabile tardività. Nel caso di specie, l’atto presentato tempestivamente dalla reclamante al Giudice Sportivo era titolato preannuncio di ricorso ma conteneva in sé tutti gli elementi del ricorso stesso; pertanto, in applicazione del summenzionato principio, il gravame proposto dalla A.S.D. Aranova deve essere accolto, con annullamento della decisione impugnata e rinvio al Giudice di prime cure per l’esame del merito del ricorso. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, trasmettendo gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per l’esame nel merito.

 

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