C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 153 del 03/12/2021 – Delibera – 8) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. FOOTBALL CLUB TORVAJANICA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CENTINI MANUEL PER QUATTRO GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 21 LND DELL’11/11/2021 (Gara: CIAMPINO CITY FUTSAL – FOOTBALL CLUB TORVAJANICA del 7/11/2021 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 139 del 26/11/2021

8) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. FOOTBALL CLUB TORVAJANICA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CENTINI MANUEL PER QUATTRO GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 21 LND DELL’11/11/2021 (Gara: CIAMPINO CITY FUTSAL – FOOTBALL CLUB TORVAJANICA del 7/11/2021 – Campionato Terza Categoria Roma)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 139 del 26/11/2021

DELIBERA La A.S.D. Football Club Torvanjanica impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale le veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, nonché la squalifica per quattro gare al proprio calciatore Manuel Centini. La Società reclamante sosteneva che al 39° del 1° tempo il proprio calciatore Manuel Centini, dopo un fallo di gioco subito, accennava ad una reazione nei confronti del calciatore avversario, colpendolo con lo scarpino sulla nuca, ma senza procurargli particolare danno. Alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all’arbitro per chiedere spiegazioni ma veniva trattenuto dai compagni ed allontanato dagli stessi fuori dal terreno di gioco. Riteneva, pertanto eccessiva la squalifica per quattro giornate comminate al proprio calciatore. Non solo: la Soc. Torvanjanica sosteneva, ancora, che non vi erano i presupposti fattuali perché l’arbitro decidesse di far proseguire, dal 41° della prima frazione di gioco, la gara solo pro-forma e poi interrompesse la stessa definitivamente al termine del 1° tempo. In particolare la reclamante evidenziava che, a seguito di un calcio di rigore assegnato al 40° della prima frazione di gioco alla squadra avversaria, l’arbitro veniva avvicinato da due propri calciatori (capitano e vice capitano) i quali protestavano, sia pur in modo vivace per chiedergli spiegazioni sul provvedimento adottato; In definitiva Società reclamante negava che gli stessi si fossero avvicinati all’arbitro con fare gravemente minaccioso, tale da pregiudicare l’incolumità dello stesso, come pure negava che al termine del 1° tempo l’arbitro fosse stato costretto a subire minacce ed insulti dai calciatori del Torvanjanica, né dal Presidente della stessa. Questa Corte, ascoltata come da richiesta la Società interessata, all’udienza svolta da remoto, esaminati gli atti ufficiali e valutata la dinamica dei fatti ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo in oggetto. L’art. 64 (2° comma) delle N.O.I.F. recita testualmente: “L’arbitro deve astenersi dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. L’arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico”. Chiarito ciò ed andando al caso specifico, emerge che la decisione, prima, di far proseguire, pro forma, la gara dal 41° del primo tempo e poi interrompere la stessa al termine della prima frazione di gioco, sia stata decisamente frettolosa in quanto l’arbitro, in tali circostanze, non ha adottato alcun provvedimento sanzionatorio (ammonizione e/o espulsioni) nei confronti dei calciatori, ma più in generale dei tesserati della Società Torvajanica. L’arbitro ha fondato la propria decisione di proseguire la gara pro forma su un semplice timore soggettivo non sostenuto da elementi oggettivi e reali; lo stesso non ha fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere per verificare se esisteva, o meno, la possibilità di portare a termine la gara. In altre parole il provvedimento di interruzione della gara deve essere preso, quindi, come “extrema ratio” quando non vi sono altre vie da adottare, vie che invece potevano essere intraprese dal direttore di gara. In definitiva, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all’art. 64 citato. Relativamente, invece, al provvedimento di squalifica per quattro gare, adottato nei confronti del calciatore Manuel Centini, esso va confermato, in quanto congruo in relazione alla condotta tenuta dal calciatore, prima nei confronti del calciatore avversario dopo uno scontro di gioco (fallo di reazione con calcio sulla nuca senza nocumento) e dopo la notifica del provvedimento di espulsione, nei confronti dell’arbitro (condotta minacciosa ed aggressiva). Per tutto quanto detto, questa Corte Di accogliere parzialmente il ricorso, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della stessa, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

 

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