C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 163 del 10/12/2021 – Delibera – 11) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ASD UP CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GRASSO MANUEL FINO AL 10/12/2021 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PATANELLA GIANLUCA PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 103 C5 DEL 18/11/2021 (Gara: ROMA FUTSAL – UP CALCIO A 5 del 13/11/2021 – Campionato Calcio a 5 Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 152 del 3/12/2021

11) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ASD UP CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GRASSO MANUEL FINO AL 10/12/2021 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PATANELLA GIANLUCA PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 103 C5 DEL 18/11/2021 (Gara: ROMA FUTSAL – UP CALCIO A 5 del 13/11/2021 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 152 del 3/12/2021

Con il reclamo in epigrafe, la società ha appellato le decisioni del Giudice Sportivo relative alla gare del 13.11.2021. Preliminarmente, si rileva che il gravame sia stato presentato correttamente solo il giorno 2.12.2021, poiché quello del 18.11.2021 era stato inviato dalla società a un errato indirizzo PEC e pertanto non è stato mai ricevuto dagli uffici. Esso, infatti, era stato spedito a giudicesportivo.pec@lnd.it, quando l’indirizzo corretto di codesta Corte è csat_tft.pec@lazio.lnd.it. A ogni buon conto, l’indirizzo immesso non risulta essere nemmeno quello del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, cioè giudicesportivo.pec@lazio.lnd.it, al netto comunque di ogni considerazione sull’eventuale ammissibilità. Il procedimento per la presentazione dei reclami in ambito territoriale è stabilito dall’art. 76 C.G.S. che prevede il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione da impugnare per l’invio del preannuncio nonché quello di cinque giorni per la proposizione del reclamo, decorrente sempre dalla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo ovvero dalla ricezione degli atti se richiesti. Come affermato da questa Corte, tuttavia, è ben possibile che il reclamo sia inoltrato immediatamente e senza essere preceduto dal relativo preannuncio, purché però siano rispettati i termini di proposizione per tale ultimo atto, pena l’irrimediabile tardività. Nel caso di specie, tuttavia, il reclamo è stato presentato solo il 2.12.2021, né risulta essere stato preceduto da tempestivo preannuncio. Deve quindi esserne dichiarata l’inammissibilità. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, commi 2 e 3 del C.G.S..

 

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