C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 173 del 17/12/2021 – Delibera – 11) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. I BRIGANTI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO PERDITA DELLA GARA E DI PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, ADOTTATO DAL SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 LND DEL 18/11/2021 (Gara: NORMA – I BRIGANTI del 14/11/2021 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 162 del 10/12/2021

 

11) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. I BRIGANTI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO PERDITA DELLA GARA E DI PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, ADOTTATO DAL SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 LND DEL 18/11/2021 (Gara: NORMA – I BRIGANTI del 14/11/2021 – Campionato Seconda Categoria)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 162 del 10/12/2021

Con il reclamo in epigrafe, la società ha avanzato gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato la sanzione di perdita della gara e la penalizzazione di un punto in classifica, sostenendo che la propria compagine non avesse rinunciato alla gara ma che, a seguito di comportamenti di stampo discriminatorio dei sostenitori della squadra ospitante, l’arbitro avesse sospeso l’incontro. Pervenivano memorie difensive della società Norma che rilevava come fosse stata la società reclamante ad abbandonare il terreno di gioco e che i propri tifosi non avessero effettuato nessun coro razzista, chiedendo il rigetto del reclamo di controparte nonché l’annullamento dell’ammenda di € 500,00 comminata dal Giudice Sportivo. In sede di audizione, la società I Briganti reiterava le proprie difese e chiedeva che la sconfitta fosse comminata alla società avversaria ovvero che la partita fosse ripetuta. Dagli atti emerge che il direttore di gara avesse momentaneamente sospeso la gara al 30° minuto del secondo tempo a causa di cori di stampo discriminatorio proveniente dagli spalti e indirizzati nei confronti di un calciatore dei Briganti e che decideva poi in accordo con le due società di terminare la gara. Nel supplemento di referto l’arbitro chiariva che, a seguito della sospensione temporanea, i calciatori della società dei Briganti decidevano unilateralmente di interrompere il gioco e che i calciatori del Norma, preso atto del comportamento degli avversari abbandonavano definitivamente l’incontro. Appare chiaro quindi che, nello sviluppo della vicenda, vi sia stata confusione sulla decisione di sospendere definitivamente l’incontro e sui motivi che hanno condotto a tale scelta anche se, dal supplemento di referto, risulta sia stata presa a seguito della condotta della società reclamante. Tuttavia, risulta che l’arbitro non abbia posto in essere tutti gli adempimenti necessari volti ad accertare l’effettiva e inequivocabile volontà della squadra di abbandonare l’incontro, come previsto dalla Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio. Egli, infatti, avrebbe dovuto rivolgersi al dirigente e o al capitano per farsi rilasciare apposita dichiarazione scritta e, in difetto, avrebbe dovuto prendere atto del rifiuto alla presenza degli assistenti. Nel caso di specie, tuttavia, tali precetti non risultano essere stati rispettati dal direttore di gara e, pertanto, la società I Briganti non può considerarsi come rinunciante alla disputa della gara che dovrà quindi essere ripetuta. La richiesta di annullamento dell’ammenda da parte della società Norma è invece inammissibile perché non ritualmente proposta e comunque tardiva. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara ed alla penalizzazione di n.1 punto in classifica e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della stessa. Il contributo va restituito.

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