C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 173 del 17/12/2021 – Delibera – 14) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. NUOVA PALIANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PARAVANI GIOVANNI PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAOZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 16 LND DEL 25/11/2021 (Gara: NUOVA PALIANO – PICUS del 20/11/2021 – Campionato Terza Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 162 del 10/12/2021

14) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. NUOVA PALIANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PARAVANI GIOVANNI PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAOZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 16 LND DEL 25/11/2021 (Gara: NUOVA PALIANO – PICUS del 20/11/2021 – Campionato Terza Categoria)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 162 del 10/12/2021

Con il reclamo in epigrafe, la società ha chiesto la revisione del provvedimento del Giudice Sportivo, assumendo che il proprio tesserato abbia tentato di impedire l’invasione di campo dei tifosi avversari e di evitare che lanciassero oggetti facendo scudo con le mani. Esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta del calciatore Giovanni Paravani, emerge che questi si sia arrampicato sulla rete davanti al settore dei sostenitori avversari cercando di colpirli. A riguardo, si ricorda che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. La condotta gravemente minacciosa e violenta del tesserato, potenzialmente foriera di ulteriori tensioni in un clima già acceso, risulta quindi provata ed è stata altresì correttamente sanzionata dal Giudice di prime cure in relazione alla sua entità. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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