C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 181 del 23/12/2021 – Delibera – 1) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ S.S.D. TRASTEVERE CALCIO A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TUMMINNIELLO ANGELO E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI BOIDO TOMMASO E MARIANI EDOARDO PER UNA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 63 SGS DEL 21/10/2021 (Gara: TRASTEVERE CALCIO A R.L. – CITTA DI CIAMPINO del 10/10/2021 – Campionato Under 17 Regionali Eccellenza Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 122 del 12/11/2021

 

  1. RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ S.S.D. TRASTEVERE CALCIO A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TUMMINNIELLO ANGELO E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI BOIDO TOMMASO E MARIANI EDOARDO PER UNA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 63 SGS DEL 21/10/2021 (Gara: TRASTEVERE CALCIO A R.L. – CITTA DI CIAMPINO del 10/10/2021 – Campionato Under 17 Regionali Eccellenza Maschile)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 122 del 12/11/2021

Il Giudice Sportivo adito in primo grado ha rilevato la posizione irregolare di due calciatori della società Trastevere Calcio che non avevano scontato un residuo di squalifica della precedente stagione sportiva, irrogando pertanto la punizione sportiva della perdita della gara e la ulteriore squalifica per una gara ai due calciatori e l’inibizione del dirigente accompagnatore responsabile della corretta posizione degli stessi. Avverso tale decisione inoltra reclamo il Trastevere Calcio lamentando il vizio di forma del reclamo di primo grado di controparte per non essere stata a lei trasmesso la copia della ricevuta del versamento della cosiddetta tassa reclamo né con il preannuncio né con le successive motivazioni. Nel merito lamenta altresì l’ingiustizia della decisione impugnata in quanto, per il principio di omogeneità, il residuo di squalifica dei due calciatori andava scontato in gare della Coppa Lazio, ove era stata irrogata la squalifica, ovvero, nel caso di impossibilità come nella specie, in gare della prima squadra della società. Il reclamo è totalmente infondato. Riguardo alla mancata trasmissione della copia della ricevuta del versamento del contributo e della ricevuta di trasmissione alla controparte, vale appena sottolineare che il secondo documento va trasmesso solo al Giudice Sportivo per dimostrare che la copia del ricorso sia stata trasmessa alla controparte per instaurare il contraddittorio, mentre il primo va ovviamente allegato all’originale del reclamo per dimostrare il versamento e non va assolutamente trasmesso alla controparte non costituendo parte del reclamo ma solo dimostrazione di un adempimento amministrativo necessario per la procedibilità del ricorso. Adempimento che può essere sostituito dalla dichiarazione di addebito sul contro della società e la cui prova può essere, in ogni caso, richiesta dal Giudice anche successivamente quale condizione per l’esame del reclamo. Nel caso di specie è dimostrato documentalmente che la società reclamante in primo grado ha osservato le disposizioni sul versamento od addebito del contributo e quindi il reclamo era procedibile. Nel merito le lagnanze sono anch’esse infondate. La gara nella quale i due calciatori vennero sanzionati con la squalifica per una gara era da riferire ad un Torneo organizzato dal Comitato per la categoria under 16 che non può certo essere assimilato alla Coppa Regione descritta nella disposizione regolamentare. Come tutte le gare amichevoli o di Tornei le squalifiche irrogate che residuino al termine della competizione vanno scontate nella prima gara ufficiale della squadra e, nel caso di residuo nella stagione successiva, per il settore giovanile e scolastico, nella categoria immediatamente superiore nel caso il calciatore abbia cambiato categoria. I due calciatori vennero squalificati in gara della categoria under 16 e dovevano quindi scontare nella stagione sportiva successiva nella prima gara ufficiale della categoria under 17, cosa che non hanno fatto. Va detto, infine, per completezza che le squalifiche ulteriori irrogate doverosamente ai tesserati e l’inibizione del dirigente sono al di sotto del minimo reclamabile e per tale aspetto il reclamo è inammissibile. DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate. Il contributo va incamerato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it