C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 181 del 23/12/2021 – Delibera – 12) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ASD.FC MASSIMINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 31 LND DEL 25/11/2021 (Gara: ATLETICO FOCENE – MASSIMINA del 6/11/2021 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 162 del 10/12/2021

12) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ASD.FC MASSIMINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 31 LND DEL 25/11/2021 (Gara: ATLETICO FOCENE – MASSIMINA del 6/11/2021 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 162 del 10/12/2021

Con la decisione in epigrafe il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato in primo grado dalla società Massimina per violazione del disposto dell’articolo 67, commi 1 e 2, del CGS. Avverso tale decisione ricorre la società Massimina affermando che, invece, il gravame, che riguardava l’irregolare partecipazione di calciatori fuori-quota alla gara in questione, era perfettamente aderente alla forma prescritta dal regolamento. Evidenziava che aveva più volte tentata la trasmissione del ricorso, a mezzo pec, alla consorella, controparte nel procedimento, ma la missiva era stata restituita dal sistema con la dicitura “indirizzo non valido”. In effetti dalle comunicazioni ufficiali emanate dal comitato regionale Lazio la società Atletico Focene risultava titolare dell’indirizzo usato per la trasmissione della posta certificata e solo successivamente le era stato fornito un indirizzo nuovo a cui il gravame di secondo grado era stato regolarmente inviato. La Corte osserva preliminarmente che dalla lettura della decisione impugnata non è possibile comprendere quale contestazione venga mossa dal Giudice di prime cure alla società reclamante. Dall’esame del reclamo di prime cure si può osservare che lo stesso non sia stato preceduto da un autonomo preannuncio ma, nel contempo, che sia stato inviato nel termine utile per la trasmissione del preannuncio (ore 24 del giorno successivo alla gara, con prolungamento al primo giorno feriale successivo in quanto il termine scadeva di Domenica). Come ha fatto già osservare la Corte non vi è alcuna norma che imponga alla società di trasmettere due atti autonomi, uno di preannuncio ed uno contenente le motivazioni del reclamo e i documenti allegati, quando venga rispettato il termine di preannuncio per la trasmissione, in unico atto, sia di questo che delle motivazioni del reclamo. Dall’esame dell’atto trasmesso dalla reclamante appare evidente che la stessa abbia voluto concentrare in un unico atto, sia il preannuncio che il reclamo vero e proprio, allegando all’atto, che conteneva le motivazioni del reclamo, la relativa tassa e diversi allegati. La trasmissione differita dei motivi di reclamo è facoltà posta a favore della reclamante che può rinunciarvi implicitamente inviando nel termine delle ore 24 del giorno successivo alla gara un unico atto contenente anche le motivazioni del reclamo. Superata la prima possibile censura va invece rilevato che, in effetti, il reclamo di primo grado non è mai pervenuto alla società controparte e di questa omissione deve rispondere la reclamante. Innanzitutto la reclamante, ricevuta la risposta negativa della trasmissione dell’atto a mezzo PEC per indirizzo errato avrebbe potuto raggiungere lo scopo con altri mezzi, raccomandata postale con avviso di ricevimento o fax, ed avrebbe dovuto meglio controllare l’indirizzo della società Atletico Focene che, fin dall’inizio, aveva una forma diversa a quella usuale, forma però riportata in modo esatto nelle pubblicazioni ufficiali. Il reclamo, quindi, per tale aspetto, va considerato inammissibile per evidente violazione delle norme poste a tutela dell’integrità del contraddittorio.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato

 

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