C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 202 del 14/01/2022 – Delibera – 16) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VIS SGURGOLA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 16 LND DEL 25/11/2021 (Gara: VIS SGURGOLA CALCIO – TORRICE CALCIO del 20/11/2021 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 172 del 17/12/2021

 

16) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VIS SGURGOLA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 16 LND DEL 25/11/2021 (Gara: VIS SGURGOLA CALCIO – TORRICE CALCIO del 20/11/2021 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Frosinone)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 172 del 17/12/2021

Con il reclamo in epigrafe, la società ha appellato la decisione del Giudice Sportivo che l’aveva sanzionata con l’ammenda di € 500,00 e l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse. Veniva convocata la società che rinunciava all’audizione e non si presentava per motivi di salute. Si deve preliminarmente rilevare che, a seguito del preannuncio del 29/11/2021 e che il reclamo è stato inviato il 30/11/201, mentre la decisione del Giudice Sportivo è stata pubblicata con Comunicato Ufficiale del 25.11.2021. A ben vedere, l’art. 76 C.G.S., comma 2 prevede che “il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”. Il gravame risulta, quindi, proposto in violazione della procedura di cui all’art. 76 C.G.S. poiché inoltrato oltre il termine previsto per i reclami soggiacendo pertanto irrimediabilmente alla sanzione dell’inammissibilità. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art. 76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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