C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 202 del 14/01/2022 – Delibera – 17) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ P.D. MONTESPACCATO S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 97 SGS DEL 2/12/2021 (Gara: MONTESPACCATO S.R.L. – ACCADEMIA CALCIO ROMA del 28/11/2021 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 172 del 17/12/2021

 

17) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ P.D. MONTESPACCATO S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 97 SGS DEL 2/12/2021 (Gara: MONTESPACCATO S.R.L. – ACCADEMIA CALCIO ROMA del 28/11/2021 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza Maschile)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 172 del 17/12/2021

Con il reclamo in epigrafe, la società P.D. Montespaccato s.r.l., ha chiesto la revisione del provvedimento del Giudice Sportivo, assumendo di aver effettuato, come da regolamento, n. 7 sostituzioni e non n. 8 così come riportato nel Comunicato Ufficiale n.97 SGS del 2/12/2021. Specificava altresì la ricorrente che il verbale di gara avrebbe riportato la sostituzione del giocatore numero 4 con il numero 13, non presente tra i convocati. Esaminati gli atti ufficiali del procedimento ed il contenuto del referto arbitrale, è chiaramente emerso come nella competizione di che trattasi la società Montespaccato, in violazione della normativa regolamentare vigente abbia effettuato n.8 sostituzioni anziché 7, così come consentito. In particolare, dall’esame del rapporto di gara è chiaramente emerso come al 36’ del secondo tempo, la società abbia sostituito il giocatore n.4 con il n.17, non emergendo in alcun documento ufficiale alcuna sostituzione con il n.13, come asserito nel reclamo. Per quanto sopra, il reclamo non è meritevole di accoglimento alcuno. Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it