C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 202 del 14/01/2022 – Delibera – 20) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. SETTEVILLE CASEROSSE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PICISTRELLI ALESSIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 145 LND DELL’1/12/2021 (Gara: SETTEVILLE CASEROSSE – GUIDONIA del 28/11/2021 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 172 del 17/12/2021

20) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. SETTEVILLE CASEROSSE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PICISTRELLI ALESSIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 145 LND DELL’1/12/2021 (Gara: SETTEVILLE CASEROSSE – GUIDONIA del 28/11/2021 – Campionato Promozione)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 172 del 17/12/2021

La A.S.D. Setteville Caserosse impugnava, davanti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di tre gare al proprio calciatore Alessio Picistrelli, “reo” di aver protestato vivacemente avverso una decisione di gioco del direttore di gara e di aver, lungamente offeso quest’ultimo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, oltre a sferrare calci verso la panchina occupata dalla propria squadra, al momento di abbandonare il terreno di gioco. La Società reclamante, nella propria memoria difensiva, sosteneva che il Picistrelli si era reso artefice, nei confronti dell’arbitro, di un semplice sproloquio verbale e di aver compiuto, dopo il provvedimento di espulsione, unicamente gesti di stizza, determinati dalla consapevolezza di aver lasciato in inferiorità numerica la propria squadra; ritenendo, pertanto, eccessiva la squalifica per tre giornate comminate al proprio calciatore, chiedeva, conseguentemente, una riduzione della sanzione. Questa Corte, esaminati gli atti ufficiali e valutata la dinamica dei fatti, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto. Ricordiamo a noi stessi che “i rapporti degli ufficiali di gara ed i relativi supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61 comma 1 c.g.s.).

Chiarito ciò, dal referto arbitrale emerge che il calciatore Picistrelli, al 18° della seconda frazione di gioco, offendeva il direttore di gara dopo una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione iniziava ad offendere gravemente l’arbitro e nell’abbandonare il terreno di gioco colpiva con calci la panchina occupata dalla propria compagine. Pertanto la condotta del suddetto calciatore non può essere catalogata a semplici gesti di stizza accompagnati da sproloqui (come sostiene la Società reclamante), ma ad offese gravi e reiterate indirizzate verso il direttore di gara. In definitiva, pertanto, il provvedimento di squalifica per tre gare adottato dal Giudice sportivo di prime cure nei confronti del calciatore Alessio Picistrelli va confermato. Per tutto quanto detto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it