C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 202 del 14/01/2022 – Delibera – 18) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 148 LND DEL 2/12/2021 (Gara: CECCANO CALCIO 1920 – ALATRI CALCIO A R.L. delL’1/11/2021 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 184 del 30/12/2021

18) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 148 LND DEL 2/12/2021 (Gara: CECCANO CALCIO 1920 – ALATRI CALCIO A R.L. delL’1/11/2021 – Campionato Promozione)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 184 del 30/12/2021

Con il reclamo in epigrafe, la società Alatri Calcio ha avanzato gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva respinto il ricorso di primo grado con cui aveva chiesto la vittoria a tavolino nella gara contro il Ceccano Calcio 1920 del 1.11.2021 valevole per il campionato di Promozione. A riguardo, la reclamante deduceva che il calciatore Matteo Adamo fosse stato cancellato dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente il 20.7.2020 per irreperibilità prima del tesseramento con il Ceccano proveniente dall’Alatri per svincolo, scoperta durante la notifica di un ricorso al TFN, Sez. Tesseramenti. Egli pertanto non poteva essere tesserato, atteso che l’art. 40 delle NOIF richiede la residenza in un Comune italiano e che tale requisito doveva sussistere non solo al primo tesseramento, ma anche durante i successivi eventi quali aggiornamento di posizione per svincoli o trasferimenti a altra società. Chiedeva, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata ovvero trasmettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti. Pervenivano controdeduzioni della società Ceccano Calcio 1920, in cui si sosteneva che il tesseramento cui si riferisce l’obbligo della residenza in Italia è solo il primo, essendo gli ulteriori eventi solo degli aggiornamenti di posizione che non richiedono la verifica della permanenza di tale requisito e che comunque l’eventuale violazione non avrebbe influito sullo regolarità della gara. In sede di audizione la società reclamante a mezzo dei propri legali reiterava le proprie difese, chiedendo l’accoglimento del gravame. Interveniva anche il dirigente Fontana il quale deduceva che anche per i calciatori stranieri permane lo stesso numero di matricola ma debbono comunque produrre ogni anno il certificato di residenza. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. A riguardo è condivisibile la motivazione del Giudice Sportivo, secondo cui i calciatori italiani devono essere residenti in Italia al momento del tesseramento, mentre per i successivi aggiornamenti di posizione (per trasferimento o svincolo) tale necessità non è prevista tanto da non essere richiesta l’indicazione della residenza in sede di inserimento dei dati telematici. Ma c’è di più. Innanzi tutto dagli atti non emerge che il calciatore Adamo non fosse residente in Italia poiché dal certificato prodotto risulta che egli fosse stato cancellato per irreperibilità (atto amministrativo emesso in base alle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione ovvero a seguito di ripetuti accertamenti) e non che si fosse trasferito all’estero. A riguardo, l’art. 43 del codice civile prescrive che “la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” e tale luogo può non coincidere con la residenza anagrafica - tenuta ai sensi dell’art. 1, L. 1228/1954 dai singoli Comuni ovvero dall’ANPR - che ha esclusivamente valore presuntivo, rendendo inopponibile a terzi in buona fede il raggiungimento della persona fisica in un determinato indirizzo. Nel caso di specie, è palese che il sig. Adamo avesse dimora abituale in Italia nel periodo che ci interessa, giocando prima per l’Alatri, poi per il Ceccano. Ciò conferma, ai sensi della disciplina codicistica, la sua residenza in Italia rispettando, qualora applicabile, anche il requisito eventualmente posto dalle NOIF. Peraltro, nella sentenza n. 0017/TFNST-2021-2022 del 20.10.2021, decidendo il ricorso presentato dall’Alatri Calcio che contestava lo svincolo di alcuni calciatori tra cui il sig. Adamo, il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti ha ritenuto ammissibile l’intervento nel procedimento del Ceccano Calcio, in quanto società presso la quale era tesserato anche il giocatore in questione. Poiché il certificato attestante l’irreperibilità era allegato alla notifica del ricorso e quindi era a conoscenza del Tribunale, tale decisione ha confermato – seppur incidentalmente – la regolarità del tesseramento del calciatore. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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