C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 208 del 21/01/2022 – Delibera – 22) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. BRICTENSE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FORMICONI FRANCESCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 179 LND DEL 23/12/2021 (Gara: PALOMBARA – BRICTENSE del 19/12/2021 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 201 del 14/01/2022

22) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. BRICTENSE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FORMICONI FRANCESCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 179 LND DEL 23/12/2021 (Gara: PALOMBARA – BRICTENSE del 19/12/2021 – Campionato Prima Categoria)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 201 del 14/01/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Brictense ha chiesto la revisione del provvedimento del Giudice Sportivo del C.R. Lazio, con conseguente riduzione della squalifica assumendo che il calciatore Sig. Francesco Formiconi avrebbe "soltanto" rivolto alcune offese all'arbitro senza mai avvicinarsi a lui. Esaminati gli atti ufficiali del procedimento ed il contenuto del referto arbitrale è di contro emerso come il Formiconi non solo abbia rivolto all'arbitro plurime offese, come d'altronde ammesso dal Reclamante, ma nel rivolgere gli insulti sia corso verso l'Ufficiale di gara tentando di colpirlo con dei pugni e costringendolo ad abbandonare il campo per poi essere fermato dagli altri giocatori. Il comportamento del Formiconi, così come emerso negli atti ufficiali, risulta pertanto essere palesemente contrario alla normativa regolamentare vigente. Alcuna prova o richiesta di prova risulta invero essere stata fornita dal Reclamante, il quale si è limitato a richiedere una riduzione della sanzione limitandosi a confermare come il Formiconi avrebbe rivolto all'Ufficiale di gara delle offese. Circostanza di per se sufficiente a confermare il comportamento antisportivo e la sanzione comminata. Per quanto sopra, il ricorso non è meritevole di accoglimento alcuno. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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