C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 208 del 21/01/2022 – Delibera – 24) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S.D. BI.TI. CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAPOLEI GIANLUCA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 183 LND DEL 30/12/2021 (Gara: BI.TI. CALCIO – VILLA ADRIANA del 29/12/2021 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 201 del 14/01/2022

24) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S.D. BI.TI. CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAPOLEI GIANLUCA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 183 LND DEL 30/12/2021 (Gara: BI.TI. CALCIO – VILLA ADRIANA del 29/12/2021 – Campionato Promozione)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 201 del 14/01/2022

La società U.S.B. I T.I propone appello a questa Corte Sportiva d’ Appello per la squalifica per 3 gare inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Capolei Gianluca. Sostiene la ricorrente che il calciatore in questione durante l’incontro in oggetto, veniva più volte ingiuriato dai sostenitori avversari ed in particolare da un calciatore della società Villa Adriana, al quale il Capolei rivolgeva una offesa e gli indicava di calmarsi. Il direttore di gara sentito ciò, ne decretava l’espulsione. Il Capolei, a questo punto, si avvicinava all’arbitro che si era voltato toccandolo leggermente ad un braccio, spiegandogli i motivi del suo comportamento, chiedendogli scusa per averlo toccato. Questo Organo di Giustizia Sportiva, letti gli atti ed in particolare il referto dell’arbitro, in cui evidenzia nei dettagli il comportamento del calciatore, rileva dalla lettura che, a seguito dell’espulsione comminatagli, lo stesso correva verso l’arbitro con toni minacciosi, con l’intenzione di colpirlo, afferrandolo per un braccio e strattonandolo. Manteneva tale atteggiamento per ben tre volte e malgrado i compagni tentassero di calmarlo, si divincolava dagli stessi, tentando nuovamente di raggiungere l’arbitro. Appare evidente da quanto sopra che non possono essere prese in considerazione le lamentele esposte dalla reclamante nel ricorso in argomento, in quanto non rispondenti alla realtà dei fatti accaduti in campo e riportati fedelmente dall’arbitro nel proprio rapporto. Detto ciò questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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