C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 236 del 11/02/2022 – Delibera – 25) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA 1922, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 SGS DEL 4/01/2022 (Gara: VIVACE GROTTAFERRATA 1922 – LEPANTO REAL MARINO del 5/12/2021 – Campionato Under 17 Regionale Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 224 del 4/02/2022

25) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA 1922, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 SGS DEL 4/01/2022 (Gara: VIVACE GROTTAFERRATA 1922 – LEPANTO REAL MARINO del 5/12/2021 – Campionato Under 17 Regionale Maschile)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 224 del 4/02/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Vivace Grottaferrata ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Giudice Sportivo, con conseguente ripristino del risultato ottenuto sul campo di 3-0, adducendo di aver provveduto in corso di gara alla sostituzione di n. 6 giocatori e non di n. 7, ovvero n.8, così come risultante dal comunicato impugnato. Esaminati gli atti ufficiali del procedimento ed ascoltati l'ufficiale di gara, la società reclamante nonché un giocatore della squadra avversaria Lepanto Real Marino, si ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento. Risulta invero come in ordine alle sostituzioni effettuate dalla squadre in seno alla competizione, siano emerse plurime incongruenze che non consentono la conferma del provvedimento impugnato. In particolare, si rileva come mentre il referto di gara riporti la sostituzione da parte della società Vivace Grottaferrata di n.6 giocatori ed il rapporto consegnato alle squadre ne riporti sette, nel supplemento arbitrale richiesto dal Giudice sportivo (in ragione del reclamo presentato dalla società Lepanto Real Marino) ne vengano indicate otto. Ascoltato sul punto l'ufficiale di gara, quest'ultimo non è stato in grado di ricostruire a posteriori le effettive sostituzioni effettuate dalla società Vivace Grottaferrata, di talché ritiene questa Corte in difetto di ulteriori elementi, di doversi attenere a quanto risultante dal referto di gara ufficiale. D'altronde, effettuata ogni opportuna ulteriore analisi della documentazione in atti, è emerso come nel rapporto di gara sia stato erroneamente riportato l'ingresso in campo del calciatore appartenente alla "Vivace Grottaferrata" con maglia n. 15 in due occasioni. Circostanza ovviamente impossibile e frutto di evidente errore. Quanto sopra risulta altresì confermato dalla dichiarazione in atti resa dal calciatore Sig. Edoardo Bugiaretti (tesserato squadra Lepanto Real Marino all’epoca dei fatti), il quale conferma di essere entrato in campo al minuto 43 del 2° tempo, proprio con la maglia n. 15. Evidente quindi che l'ufficiale di gara nello stilare il rapporto e nell'attribuire una sostituzione effettuata dalla società Lepanto Real Marino alla società Vivace Grottaferrata, sia incorso in un mero errore di compilazione. Alcun riscontro o elemento è invece pervenuto in merito alla ottava sostituzione. Per quanto sopra, atteso che l'ufficiale di gara non è stato in grado di ricostruire le effettive sostituzioni effettuate dalle società in corso di competizione, si ritiene doversi riferire esclusivamente alle risultanze riportate nel referto di gara ufficiale. Alcuna altra prova risulta invero essere stata fornita in corso di procedimento tale da poter attribuire alla società Vivace Grottaferrata la sostituzione di n.8 giocatori, in violazione della normativa regolamentare vigente. Ne consegue il diritto della società Vivace Grottaferrata al ripristino del risultato acquisito sul campo con ogni relativa conseguenza anche sul contributo al reclamo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di ripristinare il risultato acquisito sul campo di Vivace Grottaferrata 1922 – Lepanto Real Marino 3 – 0. Il contributo va restituito.

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