C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 243 del 18/02/2022 – Delibera – 29) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CASALOTTI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TACELLI CRISTIAN PER 6 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ALILI BERAT PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 166 C5 DEL 19/01/2022 (Gara: VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL – CASALOTTI CALCIO dell’8/01/2022 – Campionato C5 Maschile Serie “C2”) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 224 del 4/02/2022

 

29) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CASALOTTI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TACELLI CRISTIAN PER 6 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ALILI BERAT PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 166 C5 DEL 19/01/2022 (Gara: VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL – CASALOTTI CALCIO dell’8/01/2022 – Campionato C5 Maschile Serie “C2”)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 224 del 4/02/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori Cristian Tacelli e Berat Alili, assumendo che gli stessi non avessero posto in essere le condotte come descritte dal Giudice Sportivo; ascoltata la società reclamante ed esaminati gli atti ufficiali nonché il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta tenuta dal calciatore Cristian Tacelli, la quale però deve essere inquadrata in un più ampio contesto generale e che comunque deve essere sanzionata più lievemente di quanto stabilito in prime cure; rilevato che risultano inammissibili le censure svolte per il calciatore Berat Alili poiché l’art. 137, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della “squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni”; Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Alili Berat, ai sensi dell’art. 137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere altresì parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Tacelli Cristian a 4 gare. Il contributo va restituito.

 

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