C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 243 del 18/02/2022 – Delibera – 32) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE DEL PROPOSTO ANDREA (ASD.SS CAMPOLI APPENNINO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 30/04/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 17 LND DEL 2/12/2021 (Gara: CAMPOLI APPENNINO – TUFANO CALCIO del 27/11/2021 – Campionato Terza Categoria Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 235 del 11/02/2022

 

32) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE DEL PROPOSTO ANDREA (ASD.SS CAMPOLI APPENNINO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 30/04/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 17 LND DEL 2/12/2021 (Gara: CAMPOLI APPENNINO – TUFANO CALCIO del 27/11/2021 – Campionato Terza Categoria Frosinone)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 235 del 11/02/2022

Con il reclamo in epigrafe, il Tesserato Sig. Andrea Del Proposto ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Giudice Sportivo, ovvero in subordine la riduzione della squalifica in ragione della "illegittimità della sanzione applicata" negando gli addebiti e non ritenendo l'episodio contestato "così grave" come riportato dal Direttore di gara. In via preliminare ritiene questo Tribunale doversi dichiarare l'inammissibilità del ricorso presentato dal Tesserato Sig. Del Proposto. Esaminati gli atti del procedimento risulta invero come il Reclamante non abbia provveduto al deposito del prescritto preannuncio di reclamo ed abbia comunque proposto il reclamo solo in data 20.01.2022 in palese violazione della normativa regolamentare vigente. Ogni altra questione di merito deve pertanto ritenersi assorbita. Per quanto sopra, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltato il reclamante, DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Del Proposto Andrea, ai sensi dell’art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

 

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