C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 265 del 04/03/2022 – Delibera – 31) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. HELLAS BAINSIZZA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 59 SGS DEL 24/11/2021 (Gara: HELLAS BAINSIZZA – ATLETICO LARIANO 1963 del 20/11/2021 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 235 dell’11/02/2022

31) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. HELLAS BAINSIZZA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 59 SGS DEL 24/11/2021 (Gara: HELLAS BAINSIZZA – ATLETICO LARIANO 1963 del 20/11/2021 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Latina)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 235 dell’11/02/2022

Visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società Hellas Bainsizza, con il quale chiedeva l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Latina che ordinava, a seguito di disguido organizzativo, la ripetizione della gara del Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Hellas Bainsizza – Atletico Lariano 1963. Esaminati preliminarmente il reclamo e la documentazione ufficiale pervenuta, si evince che il preannuncio di reclamo è stato inviato solamente all’indirizzo pec del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Latina, in luogo per lo più della scrivente Corte Sportiva di Appello Territoriale, ma non anche alla controparte, come invece previsto dall’art.76, comma 2 del C.G.S.. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art. 76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato. IL RELATORE F.to Alessandro Di Mattia

 

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