C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 277 del 11/03/2022 – Delibera – 35) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA CARSO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NOCE GIANMARCO FINO AL 15/04/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 154 SGS DEL 17/02/2022 (Gara: POLISPORTIVA CARSO – SAVIO S.R.L. del 13/02/2022 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 264 del 4/03/2022

35) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA CARSO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NOCE GIANMARCO FINO AL 15/04/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 154 SGS DEL 17/02/2022 (Gara: POLISPORTIVA CARSO – SAVIO S.R.L. del 13/02/2022 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza Maschile)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 264 del 4/03/2022

Visto il reclamo in epigrafe presentato dalla Polisportiva Carso, con il quale chiede la riduzione della sanzione inflitta al calciatore Noce Gianmarco fino al 15 aprile 2022 , comminata dal Giudice Sportivo Territoriale con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto, ritenendola eccessiva in relazione al comportamento tenuto dal calciatore in questione. Esaminato il reclamo e la documentazione utile presentata, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ha rilevato che la Polisportiva Carso ha disatteso quanto disposto dall'art. 76, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva che stabilisce "la reclamante ha diritto a proprie spese a richiedere copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Nel caso di richiesta di documenti ufficiali il reclamo deve essere depositato entro 5 giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti." I documenti in questione sono stati tramessi dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale alla Polisportiva Carso il 18/02/2022 e, quindi, la reclamante avrebbe dovuto trasmettere le motivazioni del reclamo entro la data del 23/02/2022. Tale termine non è stato rispettato, in quanto il reclamo è stato spedito il 24/02/2022, oltre quindi il termine stabilito. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, pertanto, preso atto di quanto sopra DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 5 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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