C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 277 del 11/03/2022 – Delibera – 36) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. FONDI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE RICCARDI ANTONELLO FINO AL 18/03/2022 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DI FAZIO LUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 154 SGS DEL 17/02/2022 (Gara: DABLIU NEW TEAM SSD. AR.L. – FONDI CALCIO del 12/02/2022 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 264 del 4/03/2022

36) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. FONDI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE RICCARDI ANTONELLO FINO AL 18/03/2022 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DI FAZIO LUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 154 SGS DEL 17/02/2022 (Gara: DABLIU NEW TEAM SSD. AR.L. – FONDI CALCIO del 12/02/2022 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza Maschile)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 264 del 4/03/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società A.s.d. Fondi Calcio richiedeva la revisione del provvedimento del Giudice Sportivo con riduzione delle sanzioni inflitte ai tesserati Luca Di Fazio (allenatore) e Antonello Riccardi (dirigente), ovvero un confronto con il Direttore di gara "per poter verificare quanto da lui affermato nel referto arbitrale". In via preliminare questa Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva come ai sensi dell'art. 137 co.3 CGS la sanzione comminata al Tesserato Luca Di Fazio (allenatore) non sia reclamabile. Per quanto sopra deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità del ricorso sul punto. Di contro, con riferimento alla sanzione comminata al Sig. Riccardi, è emerso come la stessa debba ritenersi congrua con le violazioni commesse così come risultanti dagli atti ufficiali di gara dai quali emerge chiaramente che nel corso della manifestazione il Ricciardi abbia tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del Direttore di gara. Alcuna prova o richiesta di prova da cui possa derivare una diversa conclusione è stata fornita dal reclamante. In ultimo, con riferimento alla sanzione dell'ammenda comminata alla Società, si evidenzia come detta sanzione non sia stata oggetto di reclamo e pertanto non sia da doversi esaminare. Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di respingere il reclamo, relativamente all’inibizione a carico del dirigente Riccardi Antonello, confermando la decisione impugnata. Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, relativamente alla squalifica a carico dell’allenatore Di Fazio Luca ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

 

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