C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 299 del 25/03/2022 – Delibera – 45) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POL.ATLETICO DIRITTI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PUDDU MANUEL PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 261 LND DEL 3/03/2022 (Gara: POL.ATLETICO DIRITTI – GALLICANO NEL LAZIO del 27/02/2022 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 287 del 18/03/2022

45) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POL.ATLETICO DIRITTI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PUDDU MANUEL PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 261 LND DEL 3/03/2022 (Gara: POL.ATLETICO DIRITTI – GALLICANO NEL LAZIO del 27/02/2022 – Campionato Seconda Categoria)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 287 del 18/03/2022

Con il reclamo in epigrafe la A.S.D. Pol. Atletico Diritti richiedeva la revisione del provvedimento del Giudice Sportivo con riduzione delle sanzioni comminate al tesserato Sig. Manuel Puddu in ragione della assenza di dolo o colpa grave da parte del giocatore nel commettere il fatto contestato, nonché nella particolarità delle circostanze in cui è avvenuto l'evento. Richiedeva altresì il reclamante di essere ascoltato. Esaminati gli atti ufficiali del procedimento ed ascoltata la società reclamante, così come risultante nel relativo verbale al cui contenuto si rimanda, si ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento. La sanzione così come comminata dal Giudice Sportivo risulta invero essere congrua e coerente con la violazione commessa dal Tesserato Sig. Manuel Puddu, anche in relazione alle gravi conseguenze derivanti dal fatto commesso. Alcun ulteriore elemento di prova risulta essere stato offerto dalla reclamante tale da consentire una diversa valutazione da quella risultante dagli atti ufficiali di gara. Per quanto sopra, la sanzione così come comminata merita di essere confermata. Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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