C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 312 del 01/04/2022 – Delibera – 37) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. AURELIA ANTICA AURELIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ROSATI FABIO FINO AL 13/03/2022, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CERQUETANI ANDREA PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PERUGINI CASONI LUCA PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 154 SGS DEL 17/02/2022 (Gara: AURELIA ANTICA AURELIO – APRILIA RACING CLUB del 12/02/2022 – Campionato Under 14 Regionale Eccellenza Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 264 del 4/03/2022

 

37) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. AURELIA ANTICA AURELIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ROSATI FABIO FINO AL 13/03/2022, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CERQUETANI ANDREA PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PERUGINI CASONI LUCA PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 154 SGS DEL 17/02/2022 (Gara: AURELIA ANTICA AURELIO – APRILIA RACING CLUB del 12/02/2022 – Campionato Under 14 Regionale Eccellenza Maschile)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 264 del 4/03/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione delle sanzioni a carico del dirigente Fabio Rosati, dell’allenatore Andrea Cerquetani e del calciatore Luca Perugini Casoni nonché dell’ammenda di € 100,00, assumendo che il comportamento del dirigente fosse stato in risposta a un presunto atteggiamento fuori luogo dell’arbitro; esaminati gli atti ufficiali nonché il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta tenuta dal dirigente Fabio Rosati, concretizzatosi in atti invasivi di offese e minacce; rilevato che risultano inammissibili le censure svolte per i restanti tesserati poiché l’art. 137, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della “squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni” e della “squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”; considerato altresì che l’art. 47 comma 4 e l’art. 76 comma 4 C.G.S. prevedono che i reclami debbono essere motivati e che nel caso di specie la reclamante non ha specificato alcun motivo di impugnazione in relazione all’ammenda comminata dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, relativamente all’inibizione a carico del dirigente Rosati Fabio, confermando la decisione impugnata. Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, relativamente all’ammenda di euro 100,00 per carenza di motivazioni, e relativamente alla squalifica a carico dell’allenatore Cerquetani Andrea e del calciatore Perugini Casoni Luca ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

 

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