C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 324 del 08/04/2022 – Delibera – 48) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 269 LND DEL 9/03/2022 (Gara: BI.TI. CALCIO – VICOVARO del 20/02/2022 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 311 dell’1/04/2022

 

48) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 269 LND DEL 9/03/2022 (Gara: BI.TI. CALCIO – VICOVARO del 20/02/2022 – Campionato Promozione)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 311 dell’1/04/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società ASD Vicovaro ha avanzato gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva accolto il ricorso in primo grado della società Bi.Ti Calcio, comminando la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 all’odierna reclamante. A riguardo, il Giudice Sportivo rilevava che la ASD Vicovaro avesse presentato richiesta di aggiornamento di posizione del calciatore Angelo Pangrazi – che prendeva poi parte alla gara in questione – il 9.2.22 e che per detta richiesta l’11.2.22 l’Ufficio Tesseramento del C.R. Lazio apriva la procedura di errore segnalando l’assenza della dichiarazione relativa all’eventuale precedente tesseramento all’estero. Solo il 20.2.22, dopo la partita giocata alle 11.15, alle ore 15.37 la ASD Vicovaro trasmetteva tale dichiarazione, con conseguente decorrenza del tesseramento da quest’ultimo momento. La reclamante deduceva come la fattispecie in questione fosse un aggiornamento di posizione e non un primo tesseramento, risultando quindi ultronea la dichiarazione richiesta perché già presentata precedentemente alla F.I.G.C., dovendo pertanto far decorrere il tesseramento del calciatore Pangrazi al 9.2.22 con conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo. Pervenivano controdeduzioni della società Bi.Ti Calcio che sosteneva come al momento della partita il calciatore fosse “libero”, apparendo nei sistemi tesserabile anche da altra società e che la data del tesseramento andasse individuata nel momento in cui la documentazione diveniva completa e non precedentemente. In sede di audizione, la società controinteressata reiterava le proprie difese, chiedendo il rigetto del gravame. La Corte osserva che le doglianze della reclamante attengono alla data di decorrenza dell’aggiornamento della posizione di un calciatore già tesserato per la F.I.G.C. senza soluzione di continuità per il quale, quindi, era già stata prodotta la dichiarazione relativa all’eventuale precedente tesseramento all’estero. La questione, quindi, risulta essere se l’aggiornamento di posizione necessita tale dichiarazione oppure no, con conseguente accertamento della data di decorrenza del tesseramento nel caso di specie. Poiché la questione non appare manifestamente infondata e visto che la sua risoluzione – pregiudiziale alla decisione del caso di specie – è affidata alla competenza esclusiva del Tribunale Federale Nazionale sezione Tesseramenti, si rimettono gli atti a tale Ufficio ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. b) C.G.S., affinché sia accertata la decorrenza del tesseramento del calciatore Angelo Pangrazi per la società ASD Vicovaro, trattandosi di aggiornamento di posizione e non di primo tesseramento. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di trasmettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, per gli accertamenti di cui in motivazione, sospendendo il procedimento all’esito.

 

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