C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 324 del 08/04/2022 – Delibera – 52) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S.D. REAL FLAMENCO 82, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FASAN ALESSANDRO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 84 LND DEL 24/03/2022 (Gara: REAL SANPAOLO CALCIO – REAL FLAMENCO 82 del 20/03/2022 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 311 dell’1/04/2022

52) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S.D. REAL FLAMENCO 82, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FASAN ALESSANDRO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 84 LND DEL 24/03/2022 (Gara: REAL SANPAOLO CALCIO – REAL FLAMENCO 82 del 20/03/2022 – Campionato Terza Categoria Roma)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 311 dell’1/04/2022

Con il reclamo in epigrafe la U.s.d Real Flamenco 82 richiedeva la revisione del provvedimento del Giudice Sportivo con revoca delle sanzioni comminate al tesserato Sig. Alessandro Fasan offrendo una diversa ricostruzione dei fatti e contestando che il giocatore avrebbe attinto con uno sputo un giocatore avversario. Esaminati gli atti ufficiali del procedimento ed ascoltato il giocatore Fasan e la società reclamante, così come risultante nel relativo verbale al cui contenuto si rimanda, si ritiene che il ricorso sia parzialmente meritevole di accoglimento. Invero dall'esame della documentazione in atti e dal referto di gara, si evince che il Fasan sia stato avvicinato da altro giocatore, presumibilmente con atteggiamento provocatorio e che tra gli atleti tutti si sia creata una situazione di concitazione. Alcuna altra prova risulta in atti tale da consentire l'esclusione del comportamento contestato al giocatore Fasan così come rilevato dall'Ufficiale di gara. Ad ogni buon conto, l'atteggiamento collaborativo del giocatore e le circostanze secondo le quali si è verificato l'evento, consentono di meglio poter graduare la sanzione comminata. Per quanto sopra, la sanzione deve essere ridotta a n.2 giornate di squalifica. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società ed il giocatore DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Fasan Alessandro a 2 gare. Il contributo va restituito.

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