C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 333 del 14/04/2022 – Delibera – 54) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. THE BLACK EAGLES ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ROMA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 85 LND DEL 24/03/2022 (Gara: THE BLACK EAGLES ROMA – POL. SOC. CASTELLINSIEME del 20/03/2022 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 dell’8/04/2022

 

54) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. THE BLACK EAGLES ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ROMA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 85 LND DEL 24/03/2022 (Gara: THE BLACK EAGLES ROMA – POL. SOC. CASTELLINSIEME del 20/03/2022 – Campionato Terza Categoria Roma)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 dell’8/04/2022

Con il reclamo in epigrafe la A.S.D. Black Eagles richiedeva la revisione del provvedimento del Giudice sportivo con istanza di riduzione della sanzione comminata. ("'esclusione dal Campionato di competenza e da qualsiasi competizione sportiva"). Deduceva il Reclamante come il mancato accertamento della chiusura del cancello di ingresso (di cui si è comunque assunto la responsabilità) fosse frutto di mero errore da doversi valutare anche in ragione dei plurimi investimenti e sforzi posti in essere dalla Società per la ripresa dell'attività sportiva. Esaminati gli atti ufficiali del procedimento ed ascoltata la società, così come risultante dal relativo verbale al cui contenuto si rimanda, si ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento. Risulta invero in atti che a seguito delle gravi percosse inflitte all'arbitro da parte di soggetto terzo introdottosi presso l'area antistante gli spogliatoi, la soc. Black Eagles (per il tramite di proprio dirigente) abbia dapprima dichiarato all'Ufficiale di gara che il mancato controllo degli accessi nell'area antistante gli spogliatoi scaturiva dall'assenza del custode in quanto ammalato, per poi in sede di udienza (cfr dichiarazione Presidente) riferire come al momento dell'accaduto il responsabile della sicurezza fosse "fuori posizione". Evidente comunque in ogni caso che la Società, non avendo adottato i benché minimi, ancorché necessari accorgimenti atti ad evitare l'introduzione di terzi non autorizzati negli spazi antistanti gli spogliatoi, sia direttamente responsabile per quanto accaduto. Alcun altro elemento di prova che consenta una diversa valutazione, risulta emergere dalla documentazione in atti o da quanto dichiarato dalla reclamante in sede di udienza. Inoltre, si rileva come il reclamo proposto ed il comportamento processuale tenuto dalla reclamante si sia orientato esclusivamente sulla richiesta di riduzione o mutamento (in sanzione economica) della sanzione comminata in ragione degli investimenti sopportati dalla società per lo svolgimento dell'attività sportiva, ovvero del conseguente nocumento che ne deriverebbe con l'esecuzione della sanzione. Alcuna considerazione o fattiva collaborazione risulta di contro in merito alle condizioni fisiche dell'arbitro scaturenti da quanto occorso, il quale come conclamato, risulta essere stato violentemente colpito da terzi riportandone apprezzabili lesioni. Evidente quindi come anche la disattenzione in sede processuale della Società reclamante non possa consentire una diversa valutazione. Per quanto sopra, il reclamo non merita accoglimento alcuno, con conseguente conferma del provvedimento impugnato e relativa conseguenza sulla tassa di reclamo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

 

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