C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 359 del 29/04/2022 – Delibera – 42) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO CECCHINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MORANI GIORDANO FINO AL 31/12/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 161 SGS DEL 24/02/2022 (Gara: PRO CALCIO CECCHINA – FALASCHELAVINIO del 20/02/2022 – Campionato Under 16 Regionale Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 dell’8/04/2022

 

42) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO CECCHINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MORANI GIORDANO FINO AL 31/12/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 161 SGS DEL 24/02/2022 (Gara: PRO CALCIO CECCHINA – FALASCHELAVINIO del 20/02/2022 – Campionato Under 16 Regionale Maschile)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 dell’8/04/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società ASD Pro Calcio Cecchina ha avanzato gravame avverso la sanzione di inibizione a carico di Giordano Morani, assistente di parte, sino al 31.12.2024. La reclamante, previe scuse per il comportamento del proprio tesserato, sosteneva che la condotta del sanzionato fosse diversa da come descritta dall’arbitro, difettasse della violenza e che comunque non vi fosse stato un accertamento delle lesioni a carico del direttore di gara. Veniva ascoltata la società a mezzo del proprio difensore il quale reiterava in sede di audizioni la propria richiesta di riduzione della sanzione. La Corte disponeva quindi l’audizione in sede di supplemento di referto dell’arbitro il quale illustrava il comportamento violento e lesivo da parte del sig. Morani, confermando dettagliatamente quanto già esposto nel proprio referto. Il relativo verbale di audizione veniva inoltrato all’appellante che presentava all’uopo memorie integrative sul punto. Dall’istruttoria espletata e dagli atti in suo possesso, questa Corte osserva che il comportamento tenuto dal calciatore Morani è stato violento e lesivo, avendo colpito al corpo più volte l’arbitro con entrambe le mani, causandogli lesioni giudicate guaribili dall’Ospedale dei Castelli in giorni sette. A riguardo, si ricorda che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Si rientra, quindi, pacificamente nell’applicazione dell’art. 35 C.G.S., configurandosi l’aggravante specifica di cui al comma 4. A ben vedere, infatti, detta norma prevede esclusivamente che la condotta violenta provochi lesione personale attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica e non che detta lesione sia strumentalmente accertata. La sanzione, tuttavia, deve essere ricondotta alla misura prevista dal Codice di Giustizia Sportiva e riqualificata in quella della squalifica, essendo il Morani calciatore che svolgeva funzioni di assistente di parte. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del calciatore, con funzioni di assistente di parte, Morani Giordano nella squalifica fino al 24/02/2024. Il contributo va restituito.

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