C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 359 del 29/04/2022 – Delibera – 43) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CECCANO CALCIO 1920, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BRUNI DIEGO FINO AL 24/02/2026, DEL CALCIATORE IANNARILLI SAMUELE FINO AL 24/02/2023 E DEL CALCIATORE LIBURDI JACOPO FINO AL 30/04/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 248 LND DEL 24/02/2022 (Gara: CECCANO CALCIO 1920 – ARCE 1932 del 19/02/2022 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 dell’8/04/2022

43) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CECCANO CALCIO 1920, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BRUNI DIEGO FINO AL 24/02/2026, DEL CALCIATORE IANNARILLI SAMUELE FINO AL 24/02/2023 E DEL CALCIATORE LIBURDI JACOPO FINO AL 30/04/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 248 LND DEL 24/02/2022 (Gara: CECCANO CALCIO 1920 – ARCE 1932 del 19/02/2022 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 dell’8/04/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società ASD Ceccano Calcio 1920 ha avanzato gravame avverso le squalifiche a carico dei calciatori Diego Bruni, Samuele Iannarilli e Jacopo Liburdi sostenendo che gli avvenimenti descritti dal direttore di gara nel proprio referto non fossero rispondenti al reale svolgersi dei fatti, allegando all’uopo un video e deducendo di aver altresì inoltrato esposto alla Procura Federale. Veniva ascoltata la società a mezzo del proprio difensore il quale reiterava in sede di audizioni le proprie richieste di sospensione dell’esecuzione delle sanzioni e comunque una loro riduzione. La Corte disponeva quindi l’audizione in sede di supplemento di referto dell’arbitro che veniva ascoltato dall’organo giudicante in presenza del rappresentante AIA e che illustrava dettagliatamente quanto già esposto nel proprio referto. Il relativo verbale di audizione veniva inoltrato all’appellante che presentava all’uopo memorie integrative sul punto. All’esito dell’istruttoria espletata e in base agli atti di causa, questa Corte rileva che il comportamento tenuto dai tesserati della società Ceccano Calcio 1920 merita di essere sanzionato. Risulta infatti che Diego Bruni abbia colpito più volte l’arbitro con spinte, calci e afferrandolo anche per il collo, procurandogli lesioni refertate presso l’ospedale F. Spaziani di Frosinone con prognosi di giorni sette. È acclarato altresì il comportamento ripetutamente ingiurioso e invasivo del calciatore Jacopo Liburdi e quello concretizzatosi in gravissimi atti invasivi da parte di Samuele Iannarilli. A riguardo, si ricorda che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Si specifica, a chiarimento delle deduzioni della reclamante riguardo un errore materiale del verbale di audizione, che le domande al direttore di gara sono state poste direttamente – seppur in videochiamata – dai componenti della Corte e che l’Organo Tecnico aveva esclusivamente assistito, provvedendo altresì a veicolare la convocazione dell’arbitro da parte di questo Organo di Giustizia Sportiva. Il video depositato dalla società appellante, di converso, non presenta le garanzie tecniche e documentali necessarie a superare il valore fidefacente del rapporto di gara e del supplemento di referto. Le sanzioni, quindi, appaiono correttamente quantificate dal Giudice Sportivo per quanto attiene i sigg. Bruni e Liburdi, mentre devono essere ridimensionate quelle comminate al sig. Iannarilli alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro dinanzi questa Corte. Per i tesserati rimangono comunque salve tutte le facoltà concesse dall’ordinamento sportivo all’esito dell’eventuale procedimento dinanzi ai Giudici Federali. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Iannarilli Samuele al 30/11/2022. Di respingere altresì il reclamo, confermando la decisione impugnata relativamente alle squalifiche a carico dei calciatori Bruni Diego e Liburdi Jacopo. Il contributo va restituito.

 

 

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